Accordo tra Italia e Albania in materia di sicurezza sociale
L’accordo è entrato in vigore il 1° luglio 2025.
Accordo tra Italia e Albania in materia di sicurezza sociale
a cura di Fabio Venanzi
08 Luglio 2025
La legge 11 marzo 2025 n. 29 ha ratificato l’accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale. L’accordo è entrato in vigore il 1° luglio 2025.
L’Accordo ha lo scopo di coordinare le legislazioni in materia di sicurezza sociale dei due Stati contraenti, al fine di garantire la portabilità dei diritti in materia di sicurezza sociale e sancisce, altresì, il principio della parità di trattamento delle persone assicurate o ammesse ai benefici previsti in base alle legislazioni di sicurezza sociale degli Stati firmatari.
Le novità vengono illustrate nella circolare dell’Inps n. 106 del 1° luglio 2025.
Il campo di applicazione materiale dell’Accordo ricomprende, con riferimento alla legislazione di sicurezza sociale italiana:
- l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti;
- le gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti);
- la Gestione separata dell’assicurazione generale obbligatoria;
- i regimi sostitutivi ed esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria. Pertanto, l’Accordo si applica anche agli iscritti alla Gestione pubblica, analogamente a quanto previsto dall’Accordo con lo Stato di Israele e dall’Accordo con la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale (cfr. rispettivamente le circolari n. 196 del 2 dicembre 2015 e n. 168 del 9 ottobre 2015);
- l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
- l’assicurazione per l’indennità di malattia, compresa la tubercolosi e la maternità.
Con riferimento alla legislazione di sicurezza sociale albanese, l’Accordo si applica:
- all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
- all’assicurazione per l’indennità di malattia e maternità;
- all’assicurazione contro la disoccupazione.
L’Accordo potrà essere applicato anche qualora uno degli Stati contraenti estenda i regimi esistenti a nuove categorie di lavoratori o istituisca nuovi regimi di sicurezza sociale.