Contratto di apprendistato e formazione lavoro nella ListaPosPA
articolo 3-ter del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44
Contratto di apprendistato e formazione lavoro nella ListaPosPA
a cura di Fabio Venanzi
20 Aprile 2026
L’articolo 3-ter del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, riconosce alle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la possibilità, fino al 31 dicembre 2026, di assumere giovani laureati con contratto a tempo determinato di apprendistato e, attraverso apposite convenzioni, studenti di età inferiore a 24 anni, con contratto di formazione e lavoro.
In attuazione della suddetta previsione normativa è stato adottato il decreto 21 dicembre 2023 del Ministro per la pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell’Università e della ricerca, recante “Determinazione dei criteri e delle procedure per il reclutamento, con contratto a tempo determinato di apprendistato, di giovani laureati individuati su base territoriale mediante avvisi pubblicati sul portale InPA”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 17 del 22 gennaio 2024.
In particolare, per il contratto di apprendistato, viene precisato che può avere una durata massima di 36 mesi e può essere stipulato per reclutare, fino al 31 dicembre 2026, giovani laureati individuati su base territoriale.
Per quanto riguarda il contratto di formazione e lavoro, è una tipologia finalizzata ad assumere a tempo determinato, attraverso convenzioni non onerose da stipulare entro il 31 dicembre 2026, con istituzioni universitarie legalmente riconosciute, studenti di età inferiore a 24 anni, che siano iscritti almeno al terzo anno del corso di studi e che siano in regola con il conseguimento dei crediti formativi universitari.
Il limite del 10 percento del lavoro flessibile – previsto per la generalità delle pubbliche amministrazioni – è esteso al 20 percento delle facoltà assunzionali per i comuni, unioni di comuni, province e città metropolitane.








