Cosa succede al TFS/TFR in caso di mobilità?
circolare INPS n. 126 del 15 settembre 2025,
Cosa succede al TFS/TFR in caso di mobilità?
a cura di Fabio Venanzi
13 Ottobre 2025
Al personale interessato dai processi di mobilità compete la prestazione di fine servizio prevista dall’ordinamento dell’Amministrazione di destinazione, considerando la complessiva anzianità utile ai fini dell’indennità spettante, facendo salvo, comunque, il maggior trattamento eventualmente spettante all’atto del trasferimento.
Con la circolare n. 126 del 15 settembre 2025, l’Inps ha effettuato una ricognizione delle norme che regolano i processi di mobilità, nonché ha fornito indicazioni in relazione alla disciplina da applicare nelle ipotesi di transito – a vario titolo – tra Amministrazioni pubbliche diverse che possono interessare i dipendenti pubblici iscritti all’ex Enpas o all’ex Inadel.
In particolare, con la citata circolare, l’Istituto previdenziale afferma che, nel trasferimento tra Amministrazioni iscritte all’Enpas o all’Inadel, la posizione assicurativa del dipendente deve includere i rapporti di lavoro resi con iscrizione a entrambe le Gestioni. All’atto della definitiva cessazione dal servizio, o della prima interruzione dell’iscrizione previdenziale, la Struttura dell’INPS competente procede alla liquidazione di un’unica prestazione secondo le previsioni dell’ordinamento dell’Amministrazione/Ente di destinazione.
Nel caso di mobilità in uscita da Amministrazioni iscritte Enpas/Inadel verso Amministrazioni non iscritte, l’Inps – entro 180 giorni dal transito – è tenuto a quantificare e a versare il TFS/TFR lordo maturato fino alla data di trasferimento all’Amministrazione non iscritta. Tale ultima Amministrazione corrisponderà, all’atto della definitiva cessazione dal servizio e sulla base di quanto previsto dal proprio ordinamento, la prestazione calcolata sull’intera anzianità di servizio.
Nel caso di mobilità in entrata da Amministrazioni non iscritte Enpas/Inadel verso Amministrazioni iscritte, i datori di lavoro...