Cumulabilità per incarichi Covid fino al 31 dicembre 2023
articolo 2-bis, comma 5, del Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18
Cumulabilità per incarichi Covid fino al 31 dicembre 2023
a cura di Fabio Venanzi
12 Settembre 2022
L’articolo 2-bis, comma 5, del Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 aveva previsto che, fino al 31 luglio 2020, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, verificata l'impossibilità di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, potessero conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore a sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza. La norma precisava che, a tali incarichi, non si applicava il divieto di cumulo previsto per i lavoratori che avevano avuto accesso a “pensione quota 100”.
La Legge 19 maggio 2022 n. 52 ha convertito il Decreto-legge 24 marzo 2022 n. 24, inserendo i commi 5-bis e 5-ter all’articolo 10, prorogando la speciale disciplina di cui sopra, fino al 31 dicembre 2022.