Cumulo pensione – lavoro autonomo: scadenza del 31 ottobre 2025
articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503
Cumulo pensione – lavoro autonomo: scadenza del 31 ottobre 2025
a cura di Fabio Venanzi
27 Ottobre 2025
L’articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503 ha introdotto il divieto di cumulo della pensione con i redditi di lavoro autonomo. Pertanto, i pensionati con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 2024 devono dichiarare entro il 31 ottobre 2025 all’Inps, i redditi di lavoro autonomo conseguiti nel corso del 2024.
I soggetti escludi da tale obbligo sono:
- i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
- i titolari di pensione di vecchiaia. Con il messaggio Inps n. 3036 del 13 ottobre 2025, l’Inps ricorda che per effetto dell’articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima e delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, indipendentemente dall’anzianità contributiva utilizzata per il riconoscimento e la liquidazione della prestazione;
- i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo, in quanto dal 1° gennaio 2009 tale pensione è totalmente cumulabile con i redditi da lavoro, per effetto dell’articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in quanto dal 1° gennaio 2009 tali prestazioni sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro;
- i titolari di pensione o di assegno di invalidità a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (cfr. la circolare n. 20 del 26 gennaio 2001). Si precisa che ai fini dei 40 anni è utile anche la contribuzione relativa a periodi successivi alla decorrenza della pensione, purché già utilizzata per la liquidazione di supplementi (cfr. la circolare n. 22 dell’8 febbraio 1999 e il messaggio n. 4233 del 23 luglio 1999).
Conseguentemente, i soggetti non ricadenti nelle fattispecie sopra elencate sono obbligati a dichiarare i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2024.
L’Istituto previdenziale ricorda che, sempre il D.Lgs. 503/1992 stabilisce che le disposizioni in materia di incumulabilità con i redditi da lavoro non si applicano nei confronti dei titolari di pensione di invalidità dalla cui attività, dipendente o autonoma, derivi un reddito complessivo annuo non superiore all'importo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti relativo al corrispondente anno.
Pertanto, i titolari di pensione di invalidità e di assegno di invalidità che, non trovandosi nelle condizioni di cui al paragrafo 2, sarebbero in linea di principio soggetti al divieto parziale di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, non sono in concreto assoggettati a tale divieto qualora nell'anno 2024 abbiano conseguito un reddito da lavoro autonomo pari o inferiore a 7.781,93 euro.
Sono totalmente cumulabili anche i redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da Enti locali e altre istituzioni pubbliche e private. Pertanto, tali redditi non assumono alcun rilievo ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo con la...








