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12/10/2026
Gli istituti giuridici nel part time verticale
articolo 55 del CCNL 23 febbraio 2026
Gli istituti giuridici nel part time verticale
a cura di Fabio Venanzi
12 Ottobre 2026
L’articolo 55 del CCNL 23 febbraio 2026 illustra i criteri del “Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale”. In particolare, il comma 9-bis definisce le modalità di calcolo delle ferie, permessi, ecc. nel caso di part time verticale.
In riscontro a un quesito, in cui veniva chiesto nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale, come dovessero essere proporzionati gli istituti a tutela della genitorialità, l’Aran – con prot. n. 39099/2026 – ha precisato che:
- il periodo di congedo di maternità e paternità previsto dal D.lgs. n. 151/2001 è riconosciuto per intero, anche per la parte ricadente in periodo non lavorativo – cfr. comma 9-bis lett. d) – ed è quindi retribuito anche per la parte ove la dipendente non dovrebbe rendere la prestazione lavorativa;
- con riferimento al congedo parentale, il numero di giorni è riproporzionato in ragione del rapporto tra il numero di giornate teoriche previste per il lavoratore a tempo parziale nell’anno rispetto al numero delle giornate teoriche del lavoratore a tempo pieno nell’anno – cfr. comma 9-bis lett. a);
- per i riposi giornalieri per maternità, la previsione contrattuale prevede espressamente che spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi...








