I limiti di imponibilità 2021
articolo 3-ter del Decreto legge 384/1992
I limiti di imponibilità 2021
a cura di Fabio Venanzi
02 Febbraio 2021
La prima fascia di retribuzione pensionabile per l’anno 2021 è pari a 47.379 euro per cui, mensilmente, al superamento di 3.948 euro dovrà essere versato l’1 percento aggiuntivo a carico del personale dipendente, per effetto di quanto previsto dall’articolo 3-ter del Decreto legge 384/1992. Il versamento del contributo aggiuntivo deve essere effettuato con il criterio della mensilizzazione, salvo conguaglio con la mensilità di dicembre o all’atto della cessazione. La trattenuta o la restituzione dell’1 percento aggiuntivo trova esposizione nel corrispondente campo del quadro E0 ed è l’unico campo che può assumere anche valori negativi, all’interno del citato quadro.
Il massimale contributivo annuo previsto dall’articolo 2, comma 18, Legge 8 agosto 1995, n. 335 rimane fermo a 103.055 euro. Tale tetto si applica ai soggetti contributivi puri, privi di anzianità contributiva accreditata al 31 dicembre 1995. Si applica, altresì, ai soggetti che optano per la liquidazione della pensione con le regole del sistema contributivo, ai sensi dell’articolo 1, comma 23, Legge 335/1995. Come precisato dall’Inps, con la circolare 6/2021, tale massimale si applicherà anche alle tre figure di vertice della sanità (direttore generale, direttore sanitario e amministrativo) qualora dovessero essere destinatari di un sistema contributivo oppure optino per la liquidazione della pensione contributiva.