I periodi della Casse professionali ai fini del cumulo non incidono sul sistema di calcolo
La Legge 11 dicembre 2016 n. 232 ha esteso l’istituto del cumulo – introdotto nel nostro...
I periodi della Casse professionali ai fini del cumulo non incidono sul sistema di calcolo
La Legge 11 dicembre 2016 n. 232 ha esteso l’istituto del cumulo – introdotto nel nostro ordinamento dalla Legge 24 dicembre 2012 n. 228 – anche alle contribuzioni accreditate presso le Casse dei liberi professionisti.
20 Gennaio 2020
Per espressa previsione normativa, al fine di stabilire il sistema di calcolo applicabile alle pensioni dei lavoratori che accedono al cumulo, occorre far riferimento all’anzianità contributiva complessivamente posseduta dal lavoratore alla data del 31 dicembre 1995. Infatti, come precisato dall’Inps con la circolare 14/2017, l’articolo 1, comma 245, della Legge 228/2012 prevede che le forme assicurative interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento. Per la determinazione dell’anzianità contributiva rilevante ai fini dell’applicazione del sistema di calcolo della pensione, secondo quanto previsto dall’articolo 1, commi 6, 12 e 13, della Legge 8 agosto 1995 n. 335 e tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 24, comma 2, del Decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, come integrato dall’articolo 1, comma 707, della Legge 190/2014, ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre 1995, deve essere presa in considerazione la sola contribuzione maturata dall’interessato presso l'assicurazione generale obbligatoria, le forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, purché tali periodi non siano sovrapposti temporalmente. Pertanto i periodi accreditati presso le Casse professionali non dovranno essere conteggiati.
Ai fini della misura del trattamento pensionistico pro quota devono essere presi in considerazione tutti i periodi assicurativi accreditati nella singola gestione, indipendentemente dalla loro eventuale coincidenza con altri periodi accreditati presso altre gestioni. Ciascuna gestione provvede, altresì, a liquidare il rispettivo pro quota di competenza tenendo conto delle proprie regole di calcolo.
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