I prepensionamenti a seguito di riduzioni organiche negli enti locali
Come era intuibile sin dall’emanazione del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 101, i...
I prepensionamenti a seguito di riduzioni organiche negli enti locali
10 Marzo 2014
Come era intuibile sin dall’emanazione del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 101, i prepensionamenti per riduzione di organici (già) previsti (per le Amministrazioni statali ed estesi) anche agli enti locali sono rimasti scritti esclusivamente nella norma.
Il Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 aveva stabilito, tra l’altro, che “Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le modalità previste dal comma 5, nella seguente misura:
a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti;
b) le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi.
Il piano di riduzione prevedeva il ricorso all’articolo 33 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 – relativo alla gestione delle eccedenze di personale – con priorità nei confronti di quei lavoratori che, prima dell’entrata in vigore della Riforma Monti-Fornero di fine 2011, avrebbero maturato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2016 secondo i requisiti anagrafici e/o contributivi previsti tempo per tempo.
La gestione delle eccedenze prevede che debba esserci una informativa preventiva alle Organizzazioni sindacali e alle RSU. Dichiarata l’eccedenza, l’Amministrazione deve provvedere a ricollocare il personale dichiarato eccedentario all’interno del proprio Ente e in caso di esito negativo, concordare con altre Amministrazioni (a livello regionale) l’utilizzo del personale suddetto. Trascorsi novanta giorni, il personale è collocato in disponibilità e i lavoratori interessati hanno diritto ad una indennità pari all’ottanta percento dello stipendio e della indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. Se ricorrono le condizioni di legge sono dovuti anche gli assegni per il nucleo familiare. Il periodo di mobilità e riconosciuto ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione nonché ai fini della misura della stessa.
L’eccedenza di personale può essere dichiarata anche per ragioni funzionali o finanziarie dell’Amministrazione così come previsto dall’articolo 2, comma 14, del citato DL 95/2012.
I tempi scanditi per le Amministrazioni statali per la dichiarazione delle eccedenze sono scaduti da tempo (31 ottobre...