Il recupero di ratei pensionistici al netto dell’Irpef
modalità di recupero delle somme al netto della ritenuta fiscale
Il recupero di ratei pensionistici al netto dell’Irpef
a cura di Fabio Venanzi
29 Novembre 2021
Anche l’Inps si adegua alle disposizioni contenute dall’articolo 150 del Decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 – convertito con modificazioni in Legge 17 luglio 2020 n. 77. Infatti, con la circolare n. 174 del 22 novembre 2021, l’Istituto disciplina le modalità di recupero delle somme al netto della ritenuta fiscale.
La normativa prevede che le somme restituite al soggetto erogatore, “se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili”. La disposizione in esame ha, inoltre, previsto in favore del sostituto d’imposta, quale soggetto erogatore, la possibilità di usufruire, in luogo del rimborso, di un credito di imposta pari al 30 per cento delle somme ricevute, utilizzabile in compensazione senza i limiti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Tale disposizione recepisce l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la restituzione di somme deve riguardare solo quelle effettivamente percepite dal contribuente in quanto entrate nella concreta disponibilità del percettore.
Nei fatti, si supera la prassi, in forza della quale, il sostituto d’imposta era tenuto a richiedere al percettore la restituzione delle somme indebite - se assoggettate a tassazione in anni precedenti - al lordo delle ritenute fiscali, mentre il contribuente era onerato al recupero delle ritenute subite attraverso il meccanismo della deduzione degli oneri dal reddito complessivo dell’anno di imposta in cui era avvenuta la ripetizione della somma lorda.
L’articolo 150 si colloca nell’ambito di un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la restituzione in oggetto deve riguardare solo le somme effettivamente percepite dal contribuente in quanto entrate nella concreta disponibilità del percettore.
L’Agenzia delle entrate ha fornito i chiarimenti necessari, con la circolare n.8/E del 14 luglio 2021.
Nella circolare n. 174/2021, l’Istituto previdenziale precisa che qualora, in qualità di sostituto di imposta, abbia titolo a ripetere somme indebitamente erogate, assoggettate in anni precedenti a ritenute alla fonte a titolo di acconto, si atterrà alle seguenti modalità operative:
- le somme saranno richieste e restituite al netto e non costituiranno onere deducibile per il contribuente;
- al sostituto di imposta spetterà un credito d’imposta pari al 30 per cento delle somme oggetto di...