Il “ricalcolo” delle progressioni economiche
Il “ricalcolo” delle progressioni economiche
10 Luglio 2026
L’art. 56 comma 1 del CCNL 23 febbraio 2026 relativo al triennio 2022-2024 aggiorna gli stipendi tabellaricon effetto retroattivo:
· Dal 1° aprile 2022 e dal 1° luglio 2022 in misura pari all’anticipazione di cui all’art. 47-bis, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 spettante in tale anno ai sensi dell’art. 1, comma 609 della legge n. 234/2021;
· Dal 1° gennaio 2023 che, per effetto del conglobamento dell’elemento perequativo, ha comportato un lieve aumento dell’IVC.
Per effetto della previsione contrattuale, l’IVC corrisposta è diventata – alle singole decorrenze – stipendio a tutti gli effetti. Pertanto, il differenziale stipendiale – quale ex valore della progressione economica orizzontale – deve essere ricalcolato tenendo conto di tale conglobamento.
In riscontro a un quesito, l’ARAN chiarisce che il differenziale di un C5 – calcolato sulla scorta del CCNL 2019/2021 – era pari a 216,41 euro mensili ma, per effetto del conglobamento dell’IVC, passa a 217,50 euro mensili. La differenza tra i due importi corrisponde alla differenza tra l’IVC del...








