Il riscatto dei titoli di studio AFAM
Legge 21 dicembre 1999 n. 508
Il riscatto dei titoli di studio AFAM
a cura di Fabio Venanzi
13 Ottobre 2020
I titoli rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) hanno creato perplessità circa la riscattabilità ai fini pensionistici. Con la Legge 21 dicembre 1999 n. 508, il settore artistico è stato posto allo stesso livello delle Università, qualificando tali enti come sedi primarie di formazione, di specializzazione e di ricerca del settore artistico e musicale.
Il Regolamento attuativo della Legge 508/1999 è stato emanato con DPR 28 febbraio 2003 n. 132 mentre con successivo DPR 212/2005 è stato previsto che le istituzioni del settore artistico attivassero corsi di primo livello, di secondo livello, di specializzazione, di formazione alla ricerca e corsi di perfezionamento o master.
Sono ammessi a riscatto, ai fini pensionistici, i corsi attivati dall’anno accademico 2005/2006 che danno luogo al conseguimento dei seguenti titoli di studio:
- Diploma accademico di primo livello;
- Diploma accademico di secondo livello;
- Diploma di specializzazione;
- Diploma accademico di formazione alla ricerca.
I titoli rilasciati sulla base del previgente ordinamento e dopo l’entrata in vigore della Legge 508/1999, secondo quanto previsto dall’articolo 1, commi 107 e 107-bis, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, se posseduti congiuntamente a un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello, secondo la tabella di corrispondenza di cui al decreto ministeriale 10 aprile...