Il trasferimento dei giornalisti all’Inps
articolo 1, comma 103, della Legge 30 dicembre 2021 n. 234
Il trasferimento dei giornalisti all’Inps
a cura di Fabio Venanzi
30 Agosto 2022
L’articolo 1, comma 103, della Legge 30 dicembre 2021 n. 234 ha disposto che, dal 1° luglio 2022, i soggetti iscritti alla forma sostitutiva dell’Inpgi, siano iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), con evidenza contabile separata, nei confronti di coloro che erano già iscritti alla data del 30 giugno 2022 presso la suddetta gestione. La norma riguarda i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti iscritti all’Albo negli appositi elenchi e registri, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica. I lavoratori iscritti, per la prima volta, quali giornalisti e figure assimilate saranno iscritti al FPLD, senza evidenza contabile separata.
Ciò comporta che, dal 1° luglio 2022, i lavoratori potranno accedere alla pensione di vecchiaia con 67 anni di età e almeno venti anni di assicurazione oppure potranno accedere alla pensione anticipata con 41 anni e dieci mesi di contributi (per le donne) e 42 anni e dieci mesi di contributi (per gli uomini). Ai fini dell’accesso alla pensione anticipata, nei confronti dei soggetti titolari di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, dovrà essere verificata la presenza di almeno 35 anni di contribuzione, al netto di disoccupazione e malattia, ai sensi dell’articolo 22 della Legge 30 aprile 1969 n. 153.
Le maggiori aliquota di reversibilità previste nel previgente ordinamento Inpgi (75 percento per un superstite, 90 percento per due superstiti e 100 percento per tre o più superstiti) cessano di trovare applicazione nei confronti di superstiti di lavoratori deceduti dopo il 1° luglio 2022. In questi casi, troveranno...