Il welfare integrativo fuori dal limite
articolo 82 CCNL 16 novembre 2022
Il welfare integrativo fuori dal limite
a cura di Fabio Venanzi
30 Ottobre 2023
Le misure di welfare integrativo previste dall’articolo 82 CCNL 16 novembre 2022 non sono assoggettate al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del Decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75.
A tale conclusione giunge la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia, con il parere 174/2023/PAR.
Un Sindaco ha formulato un quesito sulla «soggezione al tetto del salario accessorio ex art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017 degli oneri per la concessione del welfare integrativo», chiedendo, in particolare, «se un Ente, che in passato non aveva già stanziato risorse per welfare integrativo, potesse destinare somme, ai sensi della disciplina contenuta all’art. 82 CCNL 16/11/2022, rubricato “welfare integrativo” prevedendo in sede di contrattazione decentrata integrativa, la concessione ai dipendenti dell’Ente di benefici di natura assistenziale e sociale attraverso l’adesione a una impresa di assicurazione, anche oltre il limite del trattamento accessorio di cui all’art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017, vista la destinazione di tali somme che risulta volta alla concessione di benefici di natura meramente assistenziale e sociale e non già retributiva».