Inps: indicazioni sulla prescrizione contributiva
articolo 9, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 19
Inps: indicazioni sulla prescrizione contributiva
a cura di Fabio Venanzi
20 Novembre 2023
L’articolo 9, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 19 ha ampliato dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 i periodi retributivi per i quali opera l’inapplicabilità, che viene estesa fino al 31 dicembre 2023, dei termini di prescrizione dei crediti contributivi di cui al comma 10-bis dell’articolo 3 della legge 08 agosto 1995 n. 335. L’applicazione del predetto differimento ha per oggetto la contribuzione relativa sia ai trattamenti pensionistici sia ai trattamenti di previdenza (trattamenti di fine servizio e di fine rapporto) di cui sono beneficiari i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
La lettera b) dello stesso articolo differisce al 31 dicembre 2023 anche il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni sono tenute a dichiarare e ad adempiere agli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuti alla Gestione separata Inps, in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato.
Con la circolare n. 92 del 17 novembre 2023, l’Inps ha esaminato gli effetti delle disposizioni normative, anche con riferimento al regime sanzionatorio.
I destinatari della norma, nei confronti dei quali si applica la sospensione della prescrizione sono:
- le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative. Sono da comprendere nell’ambito degli istituti e scuole di ogni ordine e grado le Accademie e i Conservatori statali;
- le aziende e le Amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo;
- le Regioni, le Province, i Comuni, le Unioni dei Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni;
- le istituzioni universitarie;
- gli Istituti autonomi case popolari;
- le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
- gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, tra i quali rientrano tutti gli enti indicati nella legge 20 marzo 1975, n. 70, gli ordini e i collegi professionali e le relative federazioni, i consigli e collegi nazionali, gli enti di ricerca e sperimentazione anche se non compresi nella legge n. 70/1975;
- le Amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
- l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN);
- le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- le aziende sanitarie locali, le aziende sanitarie ospedaliere e le diverse strutture sanitarie istituite dalle Regioni con legge regionale nell’ambito dei compiti di organizzazione del Servizio sanitario nazionale attribuiti alle medesime;
- gli istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB), le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) istituite dalle Regioni a seguito del processo avviato dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, e dal decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, che ha condotto alla trasformazione delle ex IPAB in ASP o in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro;
- la Banca d’Italia, la CONSOB e, in linea generale, le Autorità indipendenti, che sono qualificate Amministrazioni pubbliche in conformità al parere n. 260/1999 del Consiglio di Stato;
- le Università non statali legalmente riconosciute qualificate enti pubblici non economici dalla giurisprudenza amministrativa e ordinaria (cfr. Cassazione, SS.UU., n. 1733 del 5 marzo 1996 e n. 5054 dell’11 marzo 2004, Consiglio di Stato n. 841 del 16 febbraio 2010).
I datori di lavoro, non qualificabili come pubblica amministrazione, sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni in esame.
Sono considerati datori di lavoro privati:
- gli enti pubblici economici;
- gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
- gli enti che, per effetto dei processi di privatizzazione, si sono trasformati in società di persone o società di capitali ancorché a capitale interamente pubblico;
- gli ex IPAB trasformati in associazioni o fondazioni di diritto privato;
- le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- i consorzi di...