La pignorabilità delle prestazioni pensionistiche
circolare Inps n. 130 del 30 settembre 2025
La pignorabilità delle prestazioni pensionistiche
a cura di Fabio Venanzi
06 Ottobre 2025
Al fine di assicurare la piena conformità dell’operato dell’Inps alla legge ma anche all’omogeneità dei comportamenti delle diverse strutture territoriali, con la circolare n. 130 del 30 settembre 2025, l’Inps fa il punto della situazione tra i diversi istituti giuridici che possono aggredire le prestazioni messe in pagamento dall’Istituto.
La pignorabilità dei crediti è stabilita dall’articolo 545 del Codice di procedura civile che distingue:
- Crediti impignorabili, come sussidi di povertà, maternità, congedi parentali, malattia o funerali;
- Crediti parzialmente pignorabili, come le retribuzioni. Nel caso di simultaneo concorso di cause, la quota pignorabile può estendersi fino alla metà del complessivo ammontare del credito retributivo. Tali somme possono essere pignorate anche per crediti alimentari e per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni e per ogni altro credito nella misura di un quinto.
In linea di massima, le trattenute operate a titolo di pignoramento presso terzi devono essere effettuate sulla prestazione netta “teorica” spettante al debitore pignorato, titolare della prestazione, dopo che sulla stessa, quindi, siano state applicate le ritenute fiscali. Alla suddetta regola generale fanno eccezione gli assegni periodici corrisposti al coniuge, a esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Tali assegni periodici, infatti, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c), del TUIR, sono oneri deducibili fino a concorrenza del reddito complessivo. Parallelamente, tale importo costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera i), del TUIR, per il coniuge che lo percepisce e, di conseguenza, la trattenuta per il pignoramento va applicata sul lordo della prestazione.
L’Istituto precisa, altresì, che in caso di coesistenza di trattenute per finanziamento (come la cessione del quinto dello...