L’assegno ordinario di invalidità “contributivo” è integrabile al minimo
circolare n. 20 del 25 febbraio 2026
L’assegno ordinario di invalidità “contributivo” è integrabile al minimo
a cura di Fabio Venanzi
02 Marzo 2026
L’assegno ordinario di invalidità calcolato con le regole del sistema contributo è integrabile al minimo, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 94 del 03 luglio 2025. L’Inps ne recepisce gli effetti con la circolare n. 20 del 25 febbraio 2026.
Con la citata sentenza, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 16, della legge 08 agosto 1995 n. 335 nella parte in cui non esclude, dal divieto di applicazione delle disposizioni sull’integrazione al minimo, l’assegno ordinario di invalidità liquidato interamente con le regole del sistema contributivo.
Le gestioni interessate sono l’Assicurazione generale obbligatoria per l’IVS, i fondi sostitutivi, le Gestioni speciali dei lavoratori autonomi e la Gestione separata Inps. Fino alla sentenza, l’Istituto di previdenza riconosceva l’integrazione al trattamento minimo (pari a 611,85 euro mensili) soltanto nei confronti dei soggetti con anzianità retributiva o mista.
A seguito della sentenza, sono integrabili al minimo anche gli assegni ordinari di invalidità liquidati sia in regime nazionale sia internazionale. In particolare:
- con il sistema contributivo, ossia in favore di soggetti con contribuzione accreditata dal 1° gennaio 1996;
- in favore di coloro che hanno esercitato la facoltà di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo (cfr. l’art. 1, comma 23, della legge n. 335/1995);
- a carico della Gestione separata anche a seguito dell’esercizio della facoltà di computo di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro del...








