L’aumento del 2019 non copre l’IVC
indennità di vacanza contrattuale
L’aumento del 2019 non copre l’IVC
a cura di Fabio Venanzi
06 Settembre 2022
Dal aprile 2019, è stata erogata l’indennità di vacanza contrattuale nella misura dello 0,42 percento, aumentata allo 0,70 percento a decorrere da luglio 2019.
Il CCNL prevede che, gli aumenti di cui all’Allegato D dell’ipotesi contrattuale 2019/2021, sono al lordo dell’indennità di vacanza contrattuale erogata. Ciò vuol dire che, in sede di erogazione degli arretrati, occorrerà recuperare quanto erogato a titolo di IVC.
Gli addetti ai lavori hanno avuto modo di verificare e leggere su altri contributi, che gli importi erogati potrebbero risultare superiori rispetto agli aumenti riconosciuti dal contratto, soprattutto nella ipotesi di durate brevi.
Esemplificando, se un dipendente di categoria D1, fosse stato in servizio per tutto l’anno 2019, avrà diritto a:
- Arretrati spettanti: 11,10 euro x 13 mensilità = 144,30 euro
- IVC erogata: 7,75 euro x 3 mesi + 12,91 euro x 7 mesi = 113,62 euro
- Differenza da erogare: 144,30 – 113,62 = 30,68 euro.
Se il dipendente fosse stato in servizio soltanto dal 1° luglio 2019, avrà diritto a: