Le aliquote contributive 2026 della Gestione separata
Le aliquote contributive 2026 della Gestione separata
09 Febbraio 2026
Rimangono sostanzialmente invariate le aliquote contributive per i lavoratori iscritti alla Gestione separata dell’Inps. Con la circolare n. 08 del 03 febbraio 2026, l’Istituto previdenziale riassume le disposizioni vigenti in materia.
L’aliquota complessiva è pari al 26,07 percento per i professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, di cui il 25 percento finalizzato alla contribuzione IVS, lo 0,72 percento istituita dall’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997 (tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale), e dall’articolo 7 del decreto ministeriale 12 luglio 2007, in attuazione di quanto previsto dal comma 791 dell’articolo 1, della legge n. 296/2006 (cfr. il messaggio n. 27090 del 9 novembre 2007) e lo 0,35 percento per il finanziamento dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO).
I soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria dovranno versare il 24 percento.
I collaboratori e le figure assimilate verseranno il 24 percento, se titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria. L’aliquota sale al 33,72 percento per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-coll mentre è del 35,03 percento per le figure per le quali è prevista la Dis-coll.
Per gli amministratori di enti locali, iscritti in Gestione separata come liberi professionisti, l’aliquota è del 26,07 percento.
Nel caso dei collaboratori, l’obbligo contributivo è in capo all’azienda committente con rivalsa pari a un terzo, sul percipiente, mentre i restanti due terzi rimarranno a carico dell’azienda stessa. Al fine di valorizzare l’intero anno ai fini pensionistici, il reddito dichiarato dovrà essere non inferiore al minimale di legge, corrispondente a 18.808euro. In caso di reddito inferiore, si determinerà una contrazione dei mesi accreditati a fini pensionistici.
Ad esempio, a fronte di un reddito pari a 10.000 euro, i mesi accreditati saranno sei (corrispondenti a 10.000/18.808 x 12 = 6,38).
Il massimale contributivo è pari a 122.295 euro. Pertanto, a fronte di compensi superiori, non sarà più dovuta alcuna contribuzione pensionistica. Infatti, l’eventuale versamento anche sulla parte eccedente, non produrrebbe alcun effetto e beneficio nel calcolo dell’assegno pensionistico spettante al lavoratore.
La circolare tiene conto anche delle istruzioni fornite, per la gestione degli obblighi contributivi previsti per i titolari di “incarichi di ricerca” di cui all’articolo 22-ter della legge 30 dicembre 2010 n. 240, con la circolare Inps n. 142 del 12 novembre 2025.
A seguire, la tabella riepilogativa delle diverse aliquote:
|
Codice |
Tipo rapporto. Soggetti senza altra copertura previdenziale obbligatoria, non titolari di pensione e di P.IVA |
IVS |
Malattia Maternità ANF |
Maternità ex D.M. 12.7.2007 |
DIS-COLL |
Totale |
|
1A - 1E |
AMMINISTRATORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA |
33,00 |
0,50 |
0,22 |
1,31 |
35,03 |
|
1B |
SINDACO DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA |
33,00 |
0,50 |
0,22 |
1,31 |
35,03 |
|
1C |
REVISORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA |
33,00 |
0,50 |
0,22 |
1,31 |
35,03 |
|
1D |
LIQUIDATORE DI SOCIETA' |
33,00 |
0,50 |
0,22 |
1,31 |
35,03 |
|
02 |
COLLABORATORE DI GIORNALI, RIVISTE, ENCICLOPEDIE E SIMILI |
33,00 |
0,50 |
0,22 |
1,31 |
35,03 |
|
03 |
PARTECIPANTE A COLLEGI E COMMISSIONI |
33,00 |
0,50 |
0,22 |
|
33,72 |
|
04 |
AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI (D.M. 25.5.2001) |
33,00 |
0,50 |
0,22 |
|
33,72 |
|
05 |
DOTTORATO DI RICERCA, ASSEGNO, BORSA DI STUDIO |
33,00 |
0,50 |
0,22 |
1,31 |
35,03 |
|
R5 |
Incarichi di ricerca – Incarichi di ricerca– art. 22-ter Legge 30 dicembre 2010, n.240” |
33,00 |
0,50 |








