Legge di bilancio 2023: “pensione quota 103”
articolo 1, comma 283, della Legge 29 dicembre 2022 n. 197
Legge di bilancio 2023: “pensione quota 103”
a cura di Fabio Venanzi
09 Gennaio 2023
Anche per il 2023, il Legislatore ha scelto una misura “ponte”, rinviando una riforma organica della materia previdenziali a periodi successivi. Per quest’anno, l’articolo 1, comma 283, della Legge 29 dicembre 2022 n. 197 introduce nel nostro ordinamento la pensione anticipata flessibile (“pensione quota 103”).
Quota 103 si consegue con 62 anni di età e 41 anni di anzianità contributiva e con una attesa di tre mesi legata alla finestra mobile per il settore privato e di sei mesi per il pubblico. In sede di prima applicazione, la pensione non potrà avere decorrenza precedente al 1° aprile 2023 per i lavoratori del privato e al 1° agosto 2023 per i dipendenti del settore pubblico. Per i dipendenti del settore pubblico, al pari di quanto previsto per “quota 100” e “quota 102” è richiesto un preavviso di sei mesi.
Per il personale del comparto Scuola e Afam, le domande di cessazione dal servizio dovranno essere presentate entro il 28 febbraio 2023, affinché possa essere disposto il collocamento a riposo a far data dal 1° settembre/novembre 2023.
“Quota 103” sarà accessibile da parte degli iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria e alla forme esclusive e sostitutive dell’AGO, gestite dall’Inps, nonché dagli iscritti alla Gestione separata dell’Istituto previdenziale. Di conseguenza, i beneficiari della prestazione dovranno essere nati entro il 31 dicembre 1961, sempreché riescano a perfezionare il requisito contributivo (41 anni) richiesto entro la fine di quest’anno. La finestra potrà aprirsi anche nel 2024 e il diritto potrà essere esercitato anche negli anni successivi, parimenti a quanto già accaduto per “quota 100” e “quota 102”.
Tuttavia, a differenza del passato, ove l’importo messo in pagamento era quello maturato al momento dell’accesso al pensionamento, per la “pensione quota 103” è previsto un tetto pari a cinque volte il trattamento minimo, corrispondente quindi a una prestazione massima lorda mensile di 2.818,70 euro. Il rateo pensionistico verrà adeguato all’importo effettivamente maturato soltanto al raggiungimento del requisito anagrafico richiesto per l’accesso alla pensione di vecchiaia. Fino al 31 dicembre 2024, il requisito è fissato in 67 anni di età ma, anche per il biennio 2025/2026, si stima che l’età non subirà ulteriori incrementi a causa degli effetti legati alla pandemia. Il requisito contributivo dei 41 anni...