L’elevazione dell’indennizzo per il congedo parentale
elevazione dell’indennità di congedo parentale per un ulteriore mese dal 30 all’80 percento...
L’elevazione dell’indennizzo per il congedo parentale
a cura di Fabio Venanzi
03 Giugno 2025
La legge di bilancio 30 dicembre 2024 n. 207 ha elevato l’indennità per il mese di congedo parentale dal 60 all’80 percento, disponendo – altresì – l’elevazione dell’indennità di congedo parentale per un ulteriore mese dal 30 all’80 percento della retribuzione.
Per avere accesso all’indennità maggiorata, i periodi di congedo parentale devono essere fruiti entro il sesto anno di vita del figlio (o entro sei anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età).
Con la circolare n. 95 del 26 maggio 2025, l’Inps illustra le novità precisando che, per quanto riguarda i dipendenti del settore pubblico, il riconoscimento del diritto al congedo in argomento e l’erogazione del relativo trattamento economico sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro, secondo le indicazioni dalla stessa fornite.
L’elevazione dell’indennizzo riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti, restando escluse le altre categorie (come i lavoratori autonomi).
L’elevazione dell’indennità interessa tutte le modalità di fruizione del congedo parentale: intero, frazionato a mesi, a giorni o in modalità oraria.
Il limite massimo di congedo parentale per ogni coppia genitoriale è di dieci mesi, elevabili a undici mesi nel caso in cui il padre si astenga per almeno tre mesi.
Alla madre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi non trasferibili all’altro genitore.
Al padre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi non trasferibili all’altro genitore.