ListaPosPA: le novità del 1° dicembre 2026
articolo 1, comma 724, della legge 30 dicembre 2025 n. 199
ListaPosPA: le novità del 1° dicembre 2026
a cura di Fabio Venanzi
19 Ottobre 2026
L’articolo 1, comma 724, della legge 30 dicembre 2025 n. 199 stabilisce che “Al fine di potenziare il sistema dei controlli sulla fruizione dei permessi di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei congedi straordinari di cui all'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dei congedi parentali di cui agli articoli 32 e 33 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché di quelli di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 22 maggio 2017, n. 81, spettanti ai lavoratori pubblici e privati, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute ad inserire le informazioni relative all'evento fruito e al relativo dante causa nelle denunce mensili di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326”.
Di conseguenza, con il messaggio n. 3267 del 14 ottobre 2026, l’Inps ha illustrato le novità introdotte nel flusso ListaPosPA, al fine di consentire agli Enti e alle Amministrazioni pubbliche ricadenti nel novero di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, di fornire le indicazioni richieste.
In particolare, gli eventi che devono essere rilevati sono:
- Il congedo straordinario biennale per assistenza ai famigliari con handicap di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151;
- I permessi giornalieri di cui all’articolo 33, comma 2, della legge 05 febbraio 1992 n. 104;
- I permessi orari e giornalieri di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 05 febbraio 1992 n. 104;
- I permessi orari e giornalieri di cui all’articolo 33, comma 6, della legge 05 febbraio 1992 n. 104;
- Il congedo parentale con contribuzione figurativa a carico dell’Inps, ivi compreso il periodo di congedo parentale indennizzato al 100 percento, per il quale l’Inps non attiva la contribuzione figurativa...








