Modifiche ai pagamenti dei professionisti
applicazione dell’articolo 48-bis, comma 1-ter, del dpr 29 settembre 1973 n. 602
Modifiche ai pagamenti dei professionisti
a cura di Fabio Venanzi
25 Maggio 2026
Dal prossimo 15 giugno 2026, in applicazione dell’articolo 48-bis, comma 1-ter, del dpr 29 settembre 1973 n. 602, nei casi di pagamenti dovuti agli esercenti arti e professioni per l'attività professionale dai medesimi svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, si applicherà la verifica degli adempimenti (di cui al comma 1, del citato articolo) anche al pagamento di importi fino a 5.000 euro. Le pubbliche amministrazioni verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare e, in caso affermativo, sono tenuti a procedere, direttamente in base all'esito della verifica, al pagamento in favore:
- dell'agente della riscossione, fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica;
- del beneficiario, nei limiti delle somme eventualmente eccedenti l'ammontare del predetto debito.
Tuttavia, l’articolo 2-ter del D.L. 38/2026, al momento in fase di conversione, introduce una significativa modifica alla disciplina di cui all’articolo 48-bis del dpr 602/1973, stabilendo che le amministrazioni pubbliche non sono tenute al meccanismo di decurtazione del corrispettivo in caso di irregolarità fiscale dei professionisti, qualora i carichi iscritti a ruolo siano di importo pari o inferiore a 5.000 euro. La disposizione ha lo scopo di attenuare il rischio di blocchi nei flussi finanziari verso i...







