Novità in materia di costituzione di rendita vitalizia
circolare INPS n. 48 del 24 febbraio 2025
Novità in materia di costituzione di rendita vitalizia
a cura di Fabio Venanzi
19 Novembre 2025
Con la circolare n. 48 del 24 febbraio 2025, l’Inps ha illustrato le novità introdotte dall’articolo 30 della legge 13 dicembre 2024 in materia di costituzione di rendita vitalizia.
In particolare, come già precisato nell’articolo del 03 marzo 2025, la novità consiste nell’introdurre, nel nostro ordinamento, un nuovo diritto – spettante esclusivamente al lavoratore e ai suoi superstiti – di chiedere la costituzione della rendita vitalizia, con onere interamente a proprio carico, per i contributi omessi dai datori di lavoro e prescritti.
Il comma 1 legittima il datore di lavoro a chiedere la costituzione di rendita vitalizia quando non abbia versato i contributi tempo per tempo in favore dei propri dipendenti.
Il comma 5 legittima il lavoratore, in sostituzione del datore di lavoro, a richiedere la costituzione della rendita vitalizia, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno attivabile verso il datore di lavoro.
Tuttavia, entrambi i diritti (comma 1 e comma 5) a richiedere la costituzione di rendita vitalizia è soggetto a prescrizione ordinaria decennale, come stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 14 settembre 2017 n. 21302.
Successivamente, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 22802 del 07 agosto 2025, mutando il precedente orientamento espresso in materia, delineano un sistema di decorrenza in sequenza dei termini di prescrizione del diritto a chiedere la costituzione della rendita vitalizia ai sensi del primo comma (istanza del datore di lavoro) e del quinto comma (istanza del lavoratore) dell’articolo 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338.
Conseguentemente, con la circolare n. 141 del 12 novembre 2025, l’Inps illustra le nuove modalità di calcolo della prescrizione, superando le indicazioni fornite dalla circolare n. 48/2025.
L’Istituto, aderendo alla sentenza, ricorda che:
- il diritto di costituire la rendita vitalizia, riconosciuto al datore di lavoro dal primo comma dell’articolo 13 e al lavoratore dal quinto comma del medesimo articolo, è soggetto a prescrizione (conformemente, quindi, a quanto affermato dall’Istituto, dal consolidato orientamento della giurisprudenza e dal settimo comma dell’art. 13);








