Nuova riduzione dei trattamenti pensionistici superiori a 100mila euro
La Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019, articolo 1, commi da 261 a 268) ha...
Nuova riduzione dei trattamenti pensionistici superiori a 100mila euro
16 Settembre 2019
La Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019, articolo 1, commi da 261 a 268) ha previsto la riduzione dei trattamenti pensionistici diretti, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2023, a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, i cui importi complessivamente considerati superino 100.000 euro lordi su base annua. Poiché sono menzionate anche le gestioni esclusive, rientrano in tale fattispecie anche i trattamenti pensionistici corrisposti dalla Gestione Dipendenti Pubblici dell’Inps.
La riduzione, pari al 15 percento per importi compresi tra 100.000 e 130.000, sale al 25 percento per la parte eccedente e fino a 200.000 euro. Per importi compresi tra 200.000 e 350.000, il taglio è del 30 percento che viene elevato al 35 percento per importi compresi tra 350.000 e 500.000 euro. Per la parte eccedente i 500.000, il taglio è del 40 percento.
Qualora il pensionato sia titolare di diversi trattamenti pensionistici, la riduzione opererà in misura proporzionale considerando la sommatoria dei diversi importi, considerando anche le pensioni calcolate con il sistema contributivo.
La norma si preoccupa di specificare che, per effetto delle citate decurtazioni, l’importo complessivo dei trattamenti pensionistici non può risultare inferiore a 100.000 euro lordi su base annua. Non rientrano nel novero delle pensioni da assoggettare a taglio, quelle di invalidità, i trattamenti pensionistici di invalidità di cui alla Legge 12 giugno 1984 n. 222, i trattamenti pensionistici spettanti ai familiari superstiti nonché i trattamenti riconosciuti a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche, di cui alla Legge 13 agosto 1980 n. 466 e alla Legge 3 agosto 2004 n. 206, di cui si dirà più avanti.
I primi chiarimenti applicativi sono giunti dall’Inps con la circolare n. 62 del 7 maggio 2019 e con la circolare n. 116 del 09 agosto 2019.
Le riduzioni possono essere così riassunte:
da |
a |
riduzione |
taglio su |
importo taglio |
- |
100.000,00 |
0% |
- |
- |
100.000,01 |
130.000,00 |
15% |
30.000,00 |
4.500,00 |
130.000,01 |
200.000,00 |
25% |
70.000,00 |
17.500,00 |
200.000,01 |
350.000,00 |
30% |
150.000,00 |
45.000,00 |
350.000,01 |
500.000,00 |
35% |
150.000,00 |
52.500,00 |
500.000,01 |
e oltre |
40% |
su eccedenza |
da quantificare |
Al fine di individuare l’importo del trattamento pensionistico complessivo superiore a 100.000 euro si dovrà tener conto di tutti i trattamenti pensionistici diretti, compresi quelli aventi decorrenza infra annuale a carico delle forme pensionistiche indicate nell’articolo 1, comma 261 e soprarichiamate, ivi compresi i supplementi di pensione e le pensioni supplementari, a prescindere dal sistema di calcolo adottato per la liquidazione degli stessi. Quindi anche i supplementi di pensione e le pensioni supplementari calcolate con il sistema contributivo concorreranno alla determinazione della base da assoggettare al taglio.
Con la circolare di agosto, l’Inps ha precisato che concorrono altresì anche i trattamenti pensionistici liquidati in regime di cumulo (Legge 24 dicembre 2012 n. 228), in regime di totalizzazione nazionale (Decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 42), in regime di cumulo contributivo di cui all’articolo 1 del Decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 184, nell’ipotesi in cui non sia presente contribuzione presso una o più Casse professionali, a prescindere dal sistema di calcolo adottato per la determinazione del pro quota di pensione a carico di ciascuna delle gestioni interessate al cumulo dei periodi assicurativi.
Nell’ipotesi in cui sia presente contribuzione presso una o più Casse professionali, ancorché detta contribuzione sia stata valorizzata ai soli fini del diritto a pensione, le prestazioni erogate ai sensi della Legge 228/2012, del D.Lgs. 42/2006 e del D.Lgs. 184/1997 non dovranno essere prese in considerazione. Ciò accade poiché la norma circoscrive l’ambito di applicazione della norma alle sole gestioni tassativamente sopra elencate, non ricomprendendo anche gli enti di previdenza obbligatori di cui al Decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509 e al Decreto legislativo 10 febbraio 1996 n. 103.
Come precisato dall’Inps con la citata sopra citata, l’importo della riduzione dei trattamenti pensionistici deve essere parametrato ai trattamenti pensionistici considerati al fine della determinazione dell’importo pensionistico complessivo e applicato solo nella misura relativa ai trattamenti pensionistici diretti liquidati con almeno una quota retributiva.
Un esempio più aiutare a capire meglio la portata della disposizione normativa.
Un soggetto è titolare di più trattamenti pensionistici di cui uno a carico del FPLD di importo pari a € 70.000, uno a carico della CTPS di importo pari a € 50.000 e uno a carico della Gestione separata di importo pari a € 20.000. Ai fini della determinazione dell’importo di riduzione dei trattamenti pensionistici si deve considerare la somma di tutti gli importi, pari a € 140.000.
importo pensionistico |
lordo |
taglio |
post taglio |
|
FPLD |