Nuove aliquote per le quote retributive: chiarimenti
articolo 1, comma 157 e seguenti, della legge 30 dicembre 2023 n. 213
Nuove aliquote per le quote retributive: chiarimenti
a cura di Fabio Venanzi
02 Settembre 2025
L’articolo 1, comma 157 e seguenti, della legge 30 dicembre 2023 n. 213 prevede che le quote di pensione a favore degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG), liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2024, secondo il sistema retributivo per anzianità inferiori a quindici anni, sono calcolate con l'applicazione di una aliquota pari al 2,50 percento per ogni anno e che, per le anzianità superiori a quindici anni, continua a trovare applicazione la tabella di cui all'allegato A della legge 26 luglio 1965 n. 965.
Con la circolare n. 78 del 03 luglio 2024, l’Inps ha fornito le indicazioni operative. La norma prevede, altresì, che i coefficienti di maggior favore previsti dalla legge 965/1965 continuavano a trovare applicazione, tra le altre ipotesi, per il calcolo della pensione di vecchiaia nonché per le risoluzioni esercitate dai datori di lavoro al raggiungimento del limite ordinamentale dei 65 anni.
Tuttavia, la legge 30 dicembre 2024 n. 207 ha apportato delle modifiche in materia di risoluzione unilaterale obbligatoria da parte delle pubbliche amministrazioni nonché ha introdotto alcune novità in ambito pensionistico.
In particolare, dal 1° gennaio 2025, il limite ordinamentale dei pubblici dipendenti è stato elevato al requisito anagrafico richiesto per l’accesso alla pensione di vecchiaia pari, per il biennio 2025/2026, a 67 anni. Inoltre, la norma dà facoltà agli enti di trattenere in servizio – oltre il limite ordinamentale – ed entro il compimento del 70esimo anno di età, il personale dipendente di cui ritengono necessario avvalersi, previa acquisizione della disponibilità dell’interessato.
Con il messaggio n. 2491 del 25 agosto 2025, l’Istituto previdenziale ha precisato che...