Pensione in Gestione separata con periodi esteri
totalizzazione internazionale
Pensione in Gestione separata con periodi esteri
a cura di Fabio Venanzi
27 Gennaio 2025
I periodi lavorati all’estero possono formare oggetto di totalizzazione internazionale, nell’ambito dei vigenti Regolamenti in materia di sicurezza sociale dei Paesi dell’Unione europea e degli accordi bilaterali con gli Stati convenzionati.
In passato, l’Inps – con il messaggio n. 4156 del 19 febbraio 2008 e con la circolare n. 88 del- 02 luglio 2010 – aveva chiarito che la contribuzione estera non sovrapposta può essere utilmente presa in considerazione, se necessario, per il conseguimento del diritto alla pensione nella gestione medesima in regime internazionale.
Tuttavia, non era stata affrontata la questione nell’ipotesi in cui i periodi esteri si collocano prima del 1° gennaio 1996 (e, quindi, ricadenti in un sistema misto) e in Italia il lavoratore sia iscritto solo alla Gestione separata Inps che, per sua natura, eroga prestazioni interamente contributive e per la quale gli accrediti possono decorrere soltanto dal 1996.
Si ricorda che la Gestione separata è stata istituita dall’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, con la finalità di estendere l’Assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alcune fondamentali tutele previdenziali non pensionistiche ai lavoratori autonomi o parasubordinati non iscritti ad altre gestioni previdenziali obbligatorie, al fine di rispettare l’articolo 38 della Costituzione.
Tenuto conto che le disposizioni normative UE in materia di sicurezza sociale non si sostituiscono alle normative previdenziali nazionali, in quanto stabiliscono soltanto le regole e i principi comuni di coordinamento delle stesse, con la circolare n. 22 del 23 gennaio 2025, l’Inps richiama la Decisione n. H6 del 16 dicembre 2010. In particolare, la Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, in merito all’applicazione del principio di totalizzazione dei periodi, a norma dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 883/2004, ha precisato che “gli Stati membri restano tuttavia competenti […] per determinare le altre condizioni richieste dalla loro legislazione per la concessione delle prestazioni di sicurezza sociale […]”.
In tale contesto, si precisa che i periodi esteri collocati anteriormente al 1° gennaio 1996 rilevano ai fini del conseguimento della pensione in regime internazionale con la valorizzazione della sola contribuzione versata in Gestione separata sulla base dei requisiti previsti per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e con l’applicazione delle disposizioni vigenti nel sistema contributivo.
Pertanto, ai fini del conseguimento della prestazione pensionistica in Gestione separata, possono essere considerati utili anche i periodi...