Permessi legge 104/1992 – Casi di violazione
I permessi possono essere fruiti sempreché i familiari con disabilità non siano ricoverati a...
Permessi legge 104/1992 – Casi di violazione
a cura di Fabio Venanzi
21 Settembre 2026
I lavoratori che hanno familiari con disabilità accertata grave possono fruire dei permessi, previsti dall’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, fino a tre giorni di permesso mensile retribuito, anche frazionabili ad ore. I permessi possono essere fruiti sempreché i familiari con disabilità non siano ricoverati a tempo pieno.
I permessi possono essere fruiti dai genitori, anche adottivi o affidatari, dal coniuge, dalla parte dell’unione civile, dal convivente di fatto o, al ricorrere di determinate condizioni, dai parenti o affini entro il terzo grado di familiari con disabilità in situazione di gravità.
Per fruire del beneficio, è necessario che venga presentata la domanda amministrativa all’Inps o, per i dipendenti pubblici, direttamente al datore di lavoro. Infatti, in quest’ultimo caso non esiste contribuzione figurativa a carico dell’Istituto previdenziale e i giorni fruiti restano un costo per la pubblica amministrazione.
Con la circolare n. 100 del 18 settembre 2026, l’Inps fa il punto della situazione, ricordando che il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 ha eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza”, in base al quale la fruizione dei giorni di permesso, previsti dal medesimo comma, non poteva essere autorizzata a più di un lavoratore dipendente - a esclusione dei genitori - per l’assistenza alla stessa persona in condizione di disabilità di cui all’articolo 3, comma 3, della medesima legge.
Già con la circolare n. 39 del 4 aprile 2023, erano stati illustrate le novità al riguardo.
Resta fermo, tuttavia, il principio di fruizione in via alternativa tra gli aventi diritto e il limite complessivo di tre giorni di permesso mensile, anche in caso di fruizione a ore, per l’assistenza alla medesima persona in condizione di disabilità.
Il rispetto di tale limite, nonché l’alternanza nell’assistenza da parte degli aventi diritto, presuppone una necessaria pianificazione congiunta della fruizione dei permessi in argomento da parte dei familiari autorizzati, sia per garantire l’effettiva assistenza alla persona in condizione di disabilità sia al fine di rispettare i limiti previsti dalla legge.
Con la circolare 100/2026, l’Inps illustra la disciplina applicabile in caso di superamento del limite complessivo di tre giorni mensili di permesso nonché nei casi di contestuale fruizione degli stessi giorni per il medesimo disabile. Qualora in un mese, in capo allo stesso assistito dovesse accertarsi il superamento dei tre giorni complessi, configurandosi come una violazione di legge, occorrerà procedere al recupero.
Nel caso in cui sia accertato il superamento del limite massimo mensile di tre giorni tra tutti gli aventi diritto per l’assistenza alla medesima persona, si deve procedere al recupero dell’indebito a carico del lavoratore dipendente che ha fruito dei giorni e/o delle ore in eccesso, rispetto ai limiti normativamente previsti, ad avvenuto esaurimento del diritto da parte di un altro familiare.
A titolo esemplificativo, la circolare riporta il seguente caso.
Lavoratore A e lavoratore B sono entrambi autorizzati alla fruizione di tre giorni di permesso di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, per assistere la medesima persona con disabilità:








