Proroga dell’incentivo al pensionamento
articolo 1, comma 194, della legge di bilancio 30 dicembre 2025 n. 199
Proroga dell’incentivo al pensionamento
a cura di Fabio Venanzi
13 Aprile 2026
L’articolo 1, comma 194, della legge di bilancio 30 dicembre 2025 n. 199 ha previsto la possibilità di godere dell’incentivo al posticipo al pensionamento da parte dei lavoratori che, entro il 31 dicembre 2026, matureranno i requisiti per l’accesso alla pensione anticipata.
L’incentivo consiste nel vedersi riconoscere, come netto in busta, l’entità dei contributi ai fini pensionistici a carico dipendente che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’Inps. La quota a carico del datore di lavoro continuerà ad essere versata ordinariamente.
Analoga forma di incentivo era stata già prevista, negli anni passati, nei confronti dei lavoratori che avevano maturato i requisiti per l’accesso alla pensione anticipata flessibile (quota 103) o pensione anticipata con 41/42 anni e dieci mesi di contributi, a condizione che i requisiti fossero perfezionati entro il 31 dicembre 2025.
Pertanto, i lavoratori che – avendo perfezionato i requisiti per l’accesso alla pensione – decidono di proseguire l’attività lavorativa potranno chiedere il beneficio in argomento.
Come già detto, in conseguenza dell’esercizio di tale facoltà di rinuncia è venuto meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà.
Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro dovrebbe versare all’ente previdenziale, qualora non fosse esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.
La facoltà di rinuncia produce...







