Ricongiunzione della Gestione separata
circolare inps n. 15 del 09 febbraio 2026.
Ricongiunzione della Gestione separata
a cura di Fabio Venanzi
16 Febbraio 2026
È possibile la ricongiunzione dei periodi accreditati presso la Gestione separata dell’Inps ma solo verso le Casse professionali (e viceversa). È questa la principale novità illustrata dall’Inps, con la circolare n. 15 del 09 febbraio 2026.
In passato, la Gestione separata era stata esclusa dall’ambito di applicazione delle norme in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi. Tuttavia, diversa giurisprudenza – tra cui la sentenza n. 26039/2019 della Corte di cassazione – aveva riconosciuto il diritto, in capo a un libero professionista, di chiedere la ricongiunzione della contribuzione accreditata presso la Gestione separata verso la Cassa professionale. Il Ministero del lavoro e l’Inps, pertanto, hanno dovuto rivedere il loro orientamento.
Di conseguenza, per quanto riguarda la ricongiunzione in uscita dalla Gestione separata e in ingresso presso le Casse professionali, continueranno a trovare applicazione le disposizioni amministrative già emanate in materia.
Per quanto riguarda il trasferimento in entrata, dalle Casse professionali alla Gestione separata, l’Inps precisa che i periodi oggetto di ricongiunzione devono essere considerati tutti e per intero e che devono collocarsi dal 1° aprile 1996 in avanti. Pertanto, i lavoratori che possono vantare anzianità precedente a tale data non potranno far ricorso alla ricongiunzione in argomento. Non potranno formare oggetto di ricongiunzione neppure i periodi che hanno dato luogo a pensione, in quanto la contribuzione non è più disponibile.
L’onere sarà determinato con il criterio a percentuale, applicando l’aliquota del 33 percento alla retribuzione dei dodici mesi meno remoti rispetto alla data di presentazione della domanda di ricongiunzione. Qualora tale retribuzione dovesse essere inferiore al minimale, pari a 18.808 euro per il 2026, l’onere sarà calcolato su tale...








