Rinuncia dei contributi al netto della fiscalità
articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022 n. 197
Rinuncia dei contributi al netto della fiscalità
a cura di Fabio Venanzi
16 Giugno 2025
L’articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 prevede, per i lavoratori che hanno raggiunto i requisiti per la pensione quota 103, di rinunciare al versamento dei contributi ordinariamente trattenuti dal datore di lavoro, ad incremento del “netto in busta”.
L’articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2024 n. 207 ha esteso tale facoltà anche ai lavoratori che raggiungono i requisiti per la pensione anticipata, nel corso del 2025, per la quale sono richiesti 41 anni e dieci mesi di contributi per le lavoratrici e 42 anni e dieci mesi di contributi per i lavoratori.
Il beneficio decorre dalla data di apertura della finestra, pari a tre mesi per i lavoratori del settore privato e per i pubblici dipendenti iscritti alla Cassa Stato e a quattro mesi per i restanti dipendenti pubblici.
Tuttavia, il comma 161 ha previsto che, alle somme in argomento, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 51, comma 2, lettera i-bis) del DPR 917/1986, ove si prevede la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente delle quote di retribuzione derivanti dall’esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all’accredito contributivo.
Tale disposizione si applica agli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive. Poiché i pubblici dipendenti sono – di norma – iscritti alle forme esclusive, la questione è stata sottoposta al vaglio dell’Agenzia delle entrate da parte di un contribuente, al fine di dirimere la questione sulla tassazione.
In riscontro a una richiesta di interpello, l’Agenzia delle entrate ha precisato che, dagli atti parlamentari, emerge che la modifica normativa è finalizzata ad ampliare la platea dei lavoratori destinatari degli incentivi al posticipo della pensione, includendovi oltre ai soggetti che hanno maturato i requisiti di 62 anni e 41 anni di contributi al 31 dicembre 2025, anche quelli che hanno maturato i requisiti contributivi per la pensione anticipata, nonché a prevedere l’esclusione dalla tassazione delle somme corrispondenti alla quota di contribuzione corrisposta interamente al lavoratore.
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