Si avvicina la conversione del decreto-legge 25/2025
novità contenute nel decreto-legge 25/2025
Si avvicina la conversione del decreto-legge 25/2025
a cura di Fabio Venanzi
28 Aprile 2025
Diverse le novità contenute nel decreto-legge 25/2025, in fase di approvazione definitiva da parte del Senato. In particolare, l’articolo 1, comma 1-bis, reca modifiche e integrazioni all’articolo 3-ter (Misure per favorire il reclutamento di giovani nella pubblica amministrazione), comma 2, del decreto-legge n. 44 del 2023. Il nuovo comma 1-bis modifica i requisiti che devono essere posseduti dagli studenti di età inferiore a 24 anni per essere assunti, sino al 31 dicembre 2026, dalle amministrazioni pubbliche, attraverso apposite convenzioni, con contratto di formazione e lavoro. In particolare, si richiede che tali studenti siano iscritti almeno al terzo anno del corso di studi e che siano in regola con il conseguimento dei CFU (mentre attualmente è richiesto che abbiano concluso gli esami previsti dal piano di studi) [lettera a)]. Viene inoltre specificato che i requisiti di partecipazione alle relative procedure selettive devono essere posseduti dai candidati alla scadenza del termine di presentazione della candidatura e che l’assunzione in servizio può essere perfezionata anche per i candidati vincitori che al momento dell'assunzione abbiano conseguito il titolo di studio della laurea o compiuto 24 anni di età [lettera b)].
L’articolo 3, comma 1, lettera e-bis), a integra l’articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 inserendo il comma 2.1. La disposizione introdotta prevede che, nei casi in cui il personale dipendente di pubbliche amministrazioni fruisca dell’aspettativa non retribuita, le medesime amministrazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, previo svolgimento di procedure selettive conformi a quanto previsto dall’articolo 35 del medesimo decreto legislativo, possano coprire le vacanze di organico conseguenti al collocamento in aspettativa mediante il ricorso a contratti a tempo determinato della durata massima di trentasei mesi, comunque non superiore all’effettiva durata dell’aspettativa. Tali contratti si intendono risolti alla data di rientro in servizio del personale collocato in aspettativa (comma 1, lettera e-bis)).
L’articolo 9, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater introduce, all’articolo 9, tre nuovi commi, 2-bis, 2-ter e 2-quater, che prevedono nuovi adempimenti per i segretari comunali iscritti...