TFS/TFR: l’Inps fa il punto della situazione
TFS/TFR: l’Inps fa il punto della situazione
30 Marzo 2026
L’articolo 1, comma 198, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 ha previsto che, con effetto dal 1° gennaio 2027 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data, all'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «nove mesi».
Con la circolare n. 30 del 27 marzo 2026, l’Istituto precisa che – stante il tenore letterale – la riduzione da dodici a nove mesi si applica esclusivamente alle cessazioni dal servizio per raggiungimento dei limiti di età, di servizio o di collocamento a riposo d’ufficio al raggiungimento dell’anzianità massima di servizio, prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell’Amministrazione.
Negli altri casi, continuano ad applicarsi gli ordinari differimenti:
· 24 mesi nel caso di dimissioni volontarie del dipendente;
· 12 mesi nel caso di scadenza del termine finale per i rapporti di lavoro a tempo determinato;
· 24 mesi per ogni altra causa di cessazione diversa e non contemplata dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 79/1997.
Pertanto, per effetto delle modifiche normative, i termini possono essere così riassunti:
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Tipologia |
Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2026 |
Requisiti maturati dal 1° gennaio 2027 |
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Decesso |
entro 105 giorni |
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Inabilità |
entro 105 giorni |
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