Ulteriori specifiche per il riscatto dei periodi “contributivi”
fornito ulteriori chiarimenti in materia di riscatto dei periodi da valutare con il sistema...
Ulteriori specifiche per il riscatto dei periodi “contributivi”
a cura di Fabio Venanzi
17 Maggio 2021
L’Inps ha fornito ulteriori chiarimenti in materia di riscatto dei periodi da valutare con il sistema contributivo. Dopo la circolare n. 6/2020, l’Istituto è tornato sull’argomento e sulle modalità di calcolo contributive per periodi che, temporalmente, dovrebbero essere valutati con le regole del sistema retributivo ma che, per effetto dell’opzione al contributivo da parte dei lavoratori, vengono determinati con il sistema a percentuale (altrimenti detto contributivo).
Con la circolare n. 54/2021, l’Inps precisa che l’onere di riscatto viene determinato con le regole del sistema contributivo quando la domanda di riscatto è presentata:
- successivamente o contestualmente all’esercizio, nel corso della vita lavorativa oppure al momento del pensionamento;
- con opzione al contributivo, ai sensi dell’articolo 1, comma 23, della Legge 08 agosto 1995 n. 335;
- contestualmente alla domanda di pensione, in regime di “opzione donna”;
- in regime di computo in Gestione separata, ai sensi dell’articolo 3 del Decreto ministeriale 282/1996.
Con l’onere ordinario contributivo, possono essere riscattati tutti i periodi, oltre a quello del titolo di studio, come ad esempio, il riscatto dei periodi di lavoro all’estero, il riscatto dei periodi corrispondenti all’astensione facoltativa verificatasi al di fuori del rapporto di lavoro (articolo 35, Decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151), i cui oneri, in mancanza dell’esercizio della facoltà di opzione al contributivo, sarebbero stati determinati con il criterio della riserva matematica, in considerazione del sistema di calcolo della pensione applicabile e della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto.
Ai fini dell’opzione al contributivo, sulla base di quanto previsto dall’articolo 1, comma 23, della Legge 08 agosto 1995 n. 335,i lavoratori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- anzianità inferiore di 18 anni di contributi, al 31 dicembre 1995;