Caratteristiche e modalità della gestione provvisoria del bilancio
Caratteristiche e modalità della gestione provvisoria del bilancio
La "gestione provvisoria" del bilancio scatta automaticamente se all’inizio dell’esercizio (o alla data indicata dall'eventuale proroga di legge per l'approvazione del bilancio) non è stato approvato il bilancio preventivo da parte dell’organo consiliare, ai sensi dell'art. 163, comma 2, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
05 Giugno 2019
La "gestione provvisoria" del bilancio scatta automaticamente se all’inizio dell’esercizio (o alla data indicata dall'eventuale proroga di legge per l'approvazione del bilancio) non è stato approvato il bilancio preventivo da parte dell’organo consiliare, ai sensi dell'art. 163, comma 2, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Il regime della gestione provvisoria comporta grandi limitazioni ai poteri gestionali degli Organi dell'Ente e dei responsabili dei servizi, poiché consente sostanzialmente il solo assolvimento delle obbligazioni già assunte.
Il Legislatore assegna alla mancata approvazione del bilancio la massima sanzione prevista dall'ordinamento, ovvero lo scioglimento del Consiglio e l'avvio del procedimento per nuove elezioni.
Infatti, l'art. 141, comma 1, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dispone che "i consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno..... c) quando non sia approvato nei termini il bilancio..."
Le regole durante la gestione provvisoria sono le seguenti (art. 163, comma 2, del Tuel).
E' consentito:
a) di assumere obbligazioni (e in generale effettuare spese) solamente nei seguenti casi:
- per obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi;
- per le obbligazioni tassativamente regolate dalla legge;
- per quelle quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.
b) di effettuare pagamenti solamente nei seguenti casi:
- per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte;