Come contabilizzare le spese di progettazione
Il DM 1/3/2019, X correttivo al D.Lgs. 118/2011, ha disciplinato la contabilizzazione delle spese...
Come contabilizzare le spese di progettazione
Il DM 1/3/2019, X correttivo al D.Lgs. 118/2011, ha disciplinato la contabilizzazione delle spese di progettazione delle opere pubbliche.
22 Ottobre 2019
Il DM 1/3/2019, X correttivo al D.Lgs. 118/2011, ha disciplinato la contabilizzazione delle spese di progettazione delle opere pubbliche.
Le opere pubbliche rientrano nella definizione puntuale di investimento, ai sensi dell'art. 3, comma 18, della L. 24/12/2003, n. 350 - Legge finanziaria 2004, che riporta un elenco dettagliato:
"18. Ai fini di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, costituiscono investimenti:
a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;
b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;
c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;
d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;
e) l'acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;
f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti;
g) i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;
h) i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;
i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.".
La realizzaione dei lavori pubblici è altresì disciplinata dal D.Lgs. 18/4/16, n. 50, Nuovo codice dei contratti e D.M. 16/1/18, n. 14 che ha approvato i nuovi modelli del piano triennale dei lavori pubblici, allegato obbligatorio del bilancio di previsione.
A livello di bilancio preventivo gli investimenti comportano le seguenti annotazioni:
1) inserimento dell'opera o altro investimento nel piano triennale dei lavori pubblici ex art. 21 del D.Lgs. 18/4/16, n. 50
2) La spesa in conto capitale che ciascun investimento comporta, è collocata nel titolo II di spesa ed è suddivisa nei seguenti macroaggregati:
TITOLO 2 - Spese in conto capitale
201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
203 Contributi agli investimenti
204 Altri trasferimenti in conto capitale
205 Altre spese in conto capitale
3) Le fonti di finanziamento degli investimenti sono allocate nel titolo IV di entrata, se si tratta di alienazioni, trasferimenti di capitale o nel titolo VI di entrata, se si tratta di accensione di mutui o altri prestiti.
Le entrate del titolo IV (Entrate in conto capitale) sono suddivise nelle seguenti tipologie:
Tributi in conto capitale E.4.01.00.00.000
Contributi agli investimenti E.4.02.00.00.000
Altri trasferimenti in conto capitale E.4.03.00.00.000
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali E.4.04.00.00.000
Altre entrate in conto capitale E.4.05.00.00.000
Le entrate del titolo VI (Accensione Prestiti) sono suddivise nelle seguenti tipologie:
Emissione di titoli obbligazionari E.6.01.00.00.000
Accensione prestiti a breve termine E.6.02.00.00.000
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine E.6.03.00.00.000
Altre forme di indebitamento E.6.04.00.00.000
4) Gli oneri indotti derivanti dagli investimenti (manutenzioni, spese amministrative, oneri finanziari, ecc.) rientrano nei rispettivi macroaggregati delle spese correnti (titolo I) degli anni successivi all’entrata in funzione degli investimenti stessi.
5) La spesa per il rimborso di capitale del mutuo o degli altri prestiti è invece collocata nei rispettivi macroaggragati del titolo IV di spesa.
Per quanto riguarda le lese di progettazione, in particolare, l'art. 1, comma 910, della L. 145/18 apriva uno spiraglio per l'utilizzo di tali spese in modo più versatile: "Le economie riguardanti le spese di investimento per LLPP concorrono alla realizzazione del FPV secondo le modalità di un DM…".