Conseguenze in caso di mancata alienazione delle società partecipate non consentite dal D. Lgs. 175/16.
conseguenze in caso di mancata alienazione delle società partecipate non consentite dal D. Lgs...
Conseguenze in caso di mancata alienazione delle società partecipate non consentite dal D. Lgs. 175/16.
a cura di Mauro Bellesia
28 Giugno 2021
L'individuazione delle società da dismettere, razionalizzare o liquidare avviene con due tipologie di delibere consiliari che ogni Ente deve approvare ogni anno dal 2017 in poi.
La prima fa riferimento all'art. 24 del testo unico sulle società partecipate, D.Lgs. 19/8/2016, n. 175, che prevede che il Consiglio dell'Ente approvi, entro il 30/9/17, la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute con l'individuazione di quelle che debbono essere alienate o oggetto di un piano di razionalizzazione.
La seconda fa riferimento all'art. 20 del citato D.Lgs. 175/16, che prevede che il Consiglio dell'Ente approvi, entro il 31 dicembre di ciascun anno, una razionalizzazione perodica con un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detenga partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione.
Le partecipazioni si riferiscono a società (SpA, srl, aziende speciali) poichè il citato D. Lgs. 175 concerne le società a partecipazione pubblica.
La delibera di ricognizione va approvata anche se l'Ente non possiede società (cioè anche se negativa) e riguarda tutte le partecipazioni possedute, anche quelle minime.
Il punto centrale di entrambe le tipologie di provvedimento (revisioni straordinaria e periodica) consiste nell'individuazione delle società partecipate da alienare o porre in liquidazione poichè non possono più essere mantenute secondo le nuove disposizioni del D. Lgs. 175/16.
Sintetizzando debbono essere alienate le partecipazioni che:
1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 175/16:
- società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali,
- società che non effettuano:
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
2) non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. 175/16 (carenza di adeguate motivazioni analitiche circa la necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali e contrasto con la normativa europea)
3) ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, del D.Lgs. 175/16:
- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;