Cosa c'é e cosa non c'é nel DDL legge di bilancio 2022 per i Comuni.
DDL legge di bilancio dell'anno 2022
Cosa c'é e cosa non c'é nel DDL legge di bilancio 2022 per i Comuni.
a cura di Mauro Bellesia
29 Novembre 2021
Si riportano qui di seguito le principali novità introdotte dal DDL legge di bilancio dell'anno 2022 per quanto interessa le Ragionerie dei Comuni.
Allo stesso tempo, si mette in luce, quello che i Comuni si aspettavano e che non trova riscontro nel DDL legge di bilancio dell'anno 2022
1) LE NOVITA':
(Art. 5) I ruoli di riscossione coattiva emessi dal 2022 non contengono più l'aggio esattoriale (che verrà pagato dallo Stato).
(Art. 23) Disposizioni integrative del trattamento di pensione anticipata: quota 102.
(Art. 44) Contributi ai Comuni progressivi dall'anno 2022 al 2026 per il potenziamento dei servizi educativi per l’infanzia. In attesa di DM.
(art. 45) Contributi ai Comuni per servizi di trasporto scolastico ai studenti disabili. In attesa di DM.
(art. 48) incremento del fondo in favore delle persone con disabilità. In attesa di DM.
(Art. 83) Possibilità di accordi territoriali tra autonomie locali e soggetti pubblici e privati ai fini del reinserimento di lavoratori disoccupati (Patti territoriali per la transizione ecologica e digitale).
(Art. 116) Contributi ai Comuni per la valorizzazione dei piccoli borghi e delle aree interne. In attesa di DM.
(Art. 131) Istituzione del Fondo per la strategia di mobilità sostenibile per la lotta al cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni. In attesa di DM.
(Art. 140) Contributi ai Comuni per la messa in sicurezza delle strade. Per gli anni 2022 e 2023, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2022 e 100 milioni di euro per l’anno 2023. I contributi di cui al periodo precedente per l’anno 2022 sono assegnati, entro il 15 gennaio 2022, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore o uguale ai 5.000 abitanti nella misura di 10.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 25.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 60.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 20.001 e 50.000 abitanti nella misura di 125.000 euro ciascuno, ai comuni tra 50.001 e 100.000 abitanti nella misura di 160.000 euro ciascuno, ai comuni tra 100.001 e 250.000 abitanti nella misura di 230.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti nella misura di 350.000 euro ciascuno.
Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella seconda e terza annualità del bilancio di previsione 2021-2023.
3. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 30 luglio 2022 per i contributi relativi all’anno 2022 ed entro il 30 luglio 2023 per i contributi relativi all’anno 2023.
(Art. 141) Rifinanziamento per gli anni 12022 e 2023 del fondo per le progettazioni definitiva ed esecutiva di interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade. In attesa di...