Fondo contenzioso ultime interpretazioni per la quantificazione in bilancio.
fondo contenzioso, o altrimenti denominato fondo passività potenziali
Fondo contenzioso ultime interpretazioni per la quantificazione in bilancio.
a cura di Mauro Bellesia
19 Aprile 2021
Il fondo contenzioso, o altrimenti denominato fondo passività potenziali, rientra nella fattispecie dei fonti rischi futuri e come tale, previa adeguata valutazione, va inserito sia nel bilancio preventivo, sia nel rendiconto generale.
Il bilancio preventivo riporta la quota di accantonamento annuale, mentre il rendiconto, ed in particolare il conto del bilancio, evidenzia l'importo complessivamente accantonato.
Nel bilancio preventivo il fondo contenzioso è indicato alla voce "Altri fondi n.a.c.", U.1.10.01.99.999.
Nel rendiconto, il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione (allegato 10 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118) riporta espressamente la voce "fondo contenzioso".
Per quanto concerne la sua quantificazione vedasi le indicazioni contenute nel Punto 5.2, let. h), del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118, che specifica le modalità di accantonamento e di impegno delle spese per contenzioso:
- "nel caso in cui l’ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l’esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l’ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell’esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l’impegno, si conserva l’impegno e non si effettua l’accantonamento per la parte già impegnata. L’accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso.".
- "In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l’accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell’ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell’approvazione del bilancio.
- "In occasione dell’approvazione del rendiconto è possibile vincolare una quota del risultato di amministrazione pari alla quota degli accantonamenti riguardanti il fondo rischi spese legali rinviati agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi spese legali (in quote costanti tra gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione).".
-"È parimenti possibile ridurre gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi contenzioso in corso d’anno, qualora nel corso dell’esercizio il contenzioso, per il quale sono stati già effettuati accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione dell’esercizio precedente, si riduca per effetto della conclusione dello..."