Il decreto sostegni - DL 22/3/2021. Le norme di interesse per le Ragionerie dei Comuni.
DL 22 marzo 2021, n. 41 (decreto sostegni)
Il decreto sostegni - DL 22/3/2021. Le norme di interesse per le Ragionerie dei Comuni.
a cura di Mauro Bellesia
29 Marzo 2021
Si riporta qui di seguito una sintesi delle norme di interesse delle Ragionerie dei Comuni del DL 22 marzo 2021, n. 41 (decreto sostegni):
(Art. 2) Fondo di 700 ml per l'anno 2021 ai Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici. Il comma 3 precisa come tale contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell’Irap.
(Art. 4) Proroga dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 della data finale del periodo di sospensione dei termini di versamento, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge relativi alle entrate tributarie e non. Proroga al 30/4/21 dei termini per poter notificare cartelle e ingiunzioni. Il periodo di sospensione va dall'8/3/20 fino al 30/4/21.
(Art. 4, c.4 e 5) Sono automaticamente annullati tutti i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro, risultanti dai singoli ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 1/1/2000 al 31/12/2010, ancorché ricompresi nelle definizioni agevolate relative ai debiti affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2017 se relativi:
a) alle persone fisiche che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro;
b) ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.
DM da emanarsi con le modalità del riaccertamento straordinario dei residui attivi cancellati prevedendo la facoltà di ripianare l’eventuale maggiore disavanzo in non più di dieci annualità a decorrere dall’esercizio finanziario in cui è effettuato il riaccertamento, in quote annuali costanti.
Con il precedente stralcio dei debiti tributari non superiore ai 1.000 euro previsto dal d.l. n.119/2018 nel periodo 2000-2010 sono dovuti all’agente della riscossione il rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento stralciate. Tale rimborso è effettuato, a scelta del singolo ente in un numero massimo venti rate annuali di pari importo.
Il pagamento della prima di tali rate deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2021, sulla base di apposita richiesta, presentata dall’agente della riscossione all’ente creditore, entro il 30 settembre 2021, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2020.
Non sono, invece, dovute le spese di notifica all’agente della riscossione per il nuovo stralcio delle cartelle disposte dal DL 41/21.
(Art. 14) Incremento di 100 ml del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore.
(art. 23) Il c.d. "fondino" per i Comuni per l'anno 2021, introdotto dall'art. 1, c.822 della L. 178/20, per tot. 450 ml è incrementato a...