Il parere di regolarità contabile non si estende alla legittimità dell'atto (almeno sotto il profilo istituzionale)
La recente sentenza della Corte dei conti, Sez. giurisdizionale della Toscana, sent. n. 273 del 3...
Il parere di regolarità contabile non si estende alla legittimità dell'atto (almeno sotto il profilo istituzionale)
22 Agosto 2019
La recente sentenza della Corte dei conti, Sez. giurisdizionale della Toscana, sent. n. 273 del 3 luglio 2019, nel giudicare su un danno erariale prodotto a seguito della liquidazione di compensi non dovuti ed, in particolare, sulla responsabilità conseguente all'apposizione del parere di regolarità contabile (ex art. 49, comma 1, del Tuel D. Lgs. 267/2000) su una delibera illegittima, ha ribadito una nota posizione già espressa dal Ministero dell'Interno e dall' Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali presso il Ministero dell’Interno.
Trattasi dell'annosa questione se il parere di regolarità contabile si estende o meno alla verifica di legittimità della delibera sulla quale viene apposto in via preventiva.
Si ricorda che i pareri di legittimità, regolarità tecnica e contabile apposti dai funzionari responsabili dei servizi sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta degli enti locali furono introdotti nell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali dalla L. 8 giugno 1990, n. 142, poi trasfusa nel Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
La resa dei pareri rende i funzionari partecipi, in maniera più o meno diretta, dell’adozione dei provvedimenti deliberativi dell'Ente e, quindi, anche delle eventuali conseguenze in tema di responsabilità.
Nell'anno 1997, l’art. 17, comma 85, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Riforma Bassanini bis), faceva decadere l’obbligo di fornire il parere di legittimità sulle deliberazioni di Consiglio e della Giunta da parte del segretario comunale.
Pertanto, dall'anno 1997 in poi rimangono due tipologie di differenti pareri obbligatori preventivi: quello di regolarità tecnico-amministrativa e quello di regolarità contabile.
Subito dopo la riforma di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127 (Riforma Bassanini bis) la Circolare del Ministero dell’Interno F.L. 1 ottobre 1997, n. 25/97 precisava:
“... E’ opportuno sottolineare, al riguardo, che il parere o visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario non può intendersi come sostitutivo del soppresso parere di legittimità a rilevanza esterna espresso dal segretario dell’ente.
Esula pertanto dall’attività richiesta al servizio finanziario qualunque accertamento sulla legittimità della spesa e sulla attinenza o meno ai fini istituzionali dell’ente.
Va evidenziato, inoltre, che il parere o visto di regolarità contabile attesta che il provvedimento (deliberazione o determinazione), oltre al rispetto delle competenze proprie dei soggetti dell’ente, contiene l’esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del bilancio e riscontra la capienza del relativo stanziamento....”.
Il Principi contabili n. 1 e n. 2 del 18 novembre 2008 dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali presso il Ministero dell’Interno, interpretano alcuni contenuti del parere di regolarità contabile anche sotto il profilo organizzativo. Molte indicazioni sono tutt'ora valide poichè non sono state disciplinate dai nuovi principi contabili di cui al D. Lgs. 23/6/11, n. 118.