Il Ragioniere non può affidare all’esterno la contabilità accrual
Corte dei conti Sezioni Riunite 51/CONTR/11 e Corte dei conti Sezione Veneto n. 185/2012/PAR
Il Ragioniere non può affidare all’esterno la contabilità accrual
a cura di Mauro Bellesia
27 Aprile 2026
La possibilità di affidamento all’esterno di attività ragionieristiche è un tema dibattuto da molto tempo in relazione ai limiti di legge delle esternalizzazioni di servizi e funzioni pubbliche.
Innanzitutto, sgombriamo il campo, con un principio fondamentale: le funzioni fondamentali di un ente locale non possono essere affidate all’esterno. Vedasi
Corte dei conti Sezioni Riunite 51/CONTR/11 e Corte dei conti Sezione Veneto n. 185/2012/PAR, che nell’affermare la distinzione tra funzioni e servizi, ha dichiarato l’incompatibilità strutturale tra la natura delle funzioni fondamentali degli enti locali, disciplinate dall’art. 118 Cost., e la loro esternalizzazione.
A titolo di esempio, la funzione di responsabile del servizio finanziario non è esternalizzabile.
Non solo le funzioni fondamentali, ma neanche quelle ordinarie non possono essere affidate all’esterno. Vedasi anche il comma 6, del D. Lgs. 165/2001: "Il ricorso ai contratti ... per lo svolgimento di funzioni ordinarie ... è causa di responsabilità amministrativa ...".
Nel merito la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo Liguria, delib. n. 79 del 2/12/2015 dispone: "Un ente locale, infatti, non può fare ricorso all’affidamento di incarichi a soggetti esterni per lo svolgimento di attività ordinarie, attribuibili a personale che dovrebbe essere previsto in organico (come quello assegnato all’espletamento di funzioni delegate da una regione ad una provincia), pena l’integrazione di una forma atipica di assunzione, con conseguente elusione delle disposizioni in materia di accesso all’impiego nelle Pubbliche amministrazioni, nonché di contenimento della spesa di personale ... L’art. 7 del d.lgs. n. 165 del 2001, al comma 8, specifica, infatti, che il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che li ha stipulati".
Ciò premesso, gli incarichi esterni per attività ragionieristiche sono consentiti solo in casi eccezionali.
L'utilizzo di esperti esterni, con onere a carico della finanza pubblica, è ammesso se riconducibile alle eccezioni previste dalla legge ed in particolare a quelle indicate dal comma 6, del D. Lgs. 165/2001:
- l’effettiva necessità dell’incarico,
- l’inesistenza di adeguato personale interno,
- l'individualità dell'incarico;
- la determinazione di obiettivi e progetti specifici;
- la verifica della convenienza,
- la natura temporanea e altamente qualificata dell'incarico;
- la determinazione preventiva della durata, dell'oggetto e del compenso.
Pertanto, in forza dell'art. 7, comma 6, lett. a) del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è consentito il conferimento ad un soggetto esterno di compiti...








