La delibera consiliare di riequilibrio dei bilanci 2020, nell'"era" Covid-19
deve essere adottata almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno
La delibera consiliare di riequilibrio dei bilanci 2020, nell'"era" Covid-19
misure necessarie a ripristinare gli equilibri
29 Giugno 2020
La delibera di consiglio che dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta le misure necessarie a ripristinare gli equilibri, deve essere adottata almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, ai sensi dell'art.193, comma 2, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Il regolamento di contabilità può stabilire periodicità diverse, fissando comunque almeno una delibera di salvaguardia degli equilibri entro il 31 luglio di ciascun anno (art. 192, comma 2, Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267).
Contestualmente occorre adottare i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio nelle modalità indicate dall'art. 194 del Tuel e adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) accantonato nel risultato di amministrazione, in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.
In sede di assestamento di bilancio (e in sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio) occorre altresì verificare l’andamento delle coperture finanziarie delle spese di investimento, comprese quelle che comportano impegni di spesa imputati a più esercizi, al fine di accertarne l’effettiva realizzazione e adottando gli eventuali provvedimenti in caso di modifica delle coperture finanziarie previste (Punto 5.3.10 e punto 5.3.11, Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118).
La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo (art. 192, comma 2, Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267).
L'anno 2020 è, come noto, un esercizio del tutto particolare a causa dell'emergenza socio-economica a seguito della crisi epidemiologica Covid-19.
Praticamente, ogni ente locale presenta fattori di squilibrio della gestione derivanti perlopiù da minori entrate rispetto alle previsioni; ad esempio, minori introiti della TARI, dell'IMU, dell'imposta di pubblicità, dell'imposta di soggiorno, delle sanzioni del codice della strada, della Cosap o Tosap e così via. A fronte di tali minori entrate lo Stato contribuisce con vari fondi o trasferimenti; vedasi artt. 105, 106, 117, 180, 181, 183, 200 del DL 19/5/20, n. 34 (decreto crescita).
Nello stesso tempo vi sono anche maggiori spese legate all'emergenza covid-19.
Quindi, seguendo le indicazioni della legge e dei principi contabili, bisogna provvedere immediatamente al ripristino degli equilibri di bilancio per ritornare ad una normale situazione governata dalla programmazione e dal bilancio, entrambi elementi essenziali e vincolanti.
Si fa presente che nel caso di mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio della gestione finanziaria ex art. 193, comma 4, del Tuel, scatta la sanzione di scioglimento degli organi dell'Ente e l'avvio dell'iter di nuove elezioni, ex art. 141, comma 1, lettera c), del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Per agevolare l'operazione di ripristino degli equilibri, l'art. 109, comma 1, del DL 17/3/20, n. 18, conv. nella L. 20/4/20, n. 27, dispone la possibilità di utilizzo nell'anno 2020 dell'avanzo libero dell'esercizio 2019, derivante dal rendiconto approvato, anche per spese correnti connesse con l'emergenza Covid-19, ma, attenzione, "ferme restando le priorita' relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio".
Ciò significa che, solamente dopo aver riequilibrato il bilancio, si può procedere ad effettuate normalmente le spese, all'interno delle autorizzazioni del bilancio stesso (riequilibrato).
Si ricorda che l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione è prioritariamente destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell’ente (Principio contabile applicato concernente la contabilità...