La rilevanza degli errori contabili
Prima di affrontare il tema delle conseguenze degli errori contabili, in relazione alla rilevanza...
La rilevanza degli errori contabili
04 Settembre 2019
Prima di affrontare il tema delle conseguenze degli errori contabili, in relazione alla rilevanza degli stessi, occorre focalizzare il concetto generale di "grave irregolarità contabile" che emerge nell'ambito delle attività di controllo che la Corte dei Conti esercita sulla gestione degli enti locali, ai sensi dell'art. 148 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e della L. 14 gennaio 1994, n. 20.
L'esigenza di stabilire un criterio generale graduare le violazioni in modo da agevolare i controlli, si avvertì con l'applicazione dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) che innovava i controlli da parte della Corte dei Conti creando un rapporto stretto di collaborazione con l'Organo di revisione degli Enti.
Il citato art.1, comma 166, della L. 266/05 dispone: "... gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo".
Il successivo, comma 167, specifica due modalità operative:
1) la Corte dei Conti (Sezione autonomie) definisce unitariamente criteri e linee guida;
2) riguardo ai contenuti, occorre, in ogni caso, dare conto:
- del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno,
- dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione,
- di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.
Quindi il citato comma 167 individua la fattispecie di "grave irregolarità" e costringe i Revisori dei conti a segnalarle, nell'ambito delle relazioni/questionari che inviano ogni anno alla Corte dei conti sul bilancio preventivo e sul rendiconto.
Una prima interpretazione del concetto di "grave irregolarità contabile" perviene dalla Corte dei Conti, Sezione Autonomie, con delibera n. 6/AUT/2006 “Linee guida per l’attuazione dell’art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali” nell'ambito del controllo collaborativo della Corte dei Conti di cui alla L. 131/2003.
"...La gravità della irregolarità contabile, della quale la legge pretende la segnalazione, non è tanto da valutare alla stregua delle modalità e/o del grado di scostamento dalla norma, quanto, soprattutto, tenendo conto del rischio di ripercussioni sugli equilibri di bilancio.
.....
La nozione di gravi irregolarità non possono essere ascritte generiche disfunzioni gestionali e che un’eventuale pronuncia in merito della Corte non dovrebbe essere rivolta a censurare aspetti che riguardano meramente l’inefficienza o inefficacia dell’azione amministrativa, ma solo questioni strettamente finanziarie e contabili e di rilievo tale da mettere in forse l’equilibrio di bilancio e non consentire all’Ente di concorrere alla realizzazione degli obiettivi generali della finanza pubblica.
Può ulteriormente aggiungersi, tuttavia, che una minaccia al conseguimento o tenuta degli equilibri può anche derivare, al..."