La salvaguardia degli equilibri del bilancio entro il termine del 30/06/2021
delibera di salvaguardia degli equilibri entro il 31 luglio di ciascun ann
La salvaguardia degli equilibri del bilancio entro il termine del 30/06/2021
a cura di Mauro Bellesia
21 Giugno 2021
Almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, ai sensi dell'art.193, comma 2, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l’organo consiliare di ciascun ente locale provvede con apposita deliberazione:
1. a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio, se ricorre la fattispecie;
2. in caso di accertamento negativo (ovvero se non si riscontrano gli equilibri di bilancio), il Consiglio dell'Ente adotta contestualmente:
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio nelle modalità indicate dall'art. 194 del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) accantonato nel risultato di amministrazione, in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.
Il regolamento di contabilità può stabilire periodicità diverse, fissando comunque almeno una delibera di salvaguardia degli equilibri entro il 31 luglio di ciascun anno (art. 192, comma 2, Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267).
La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo (art. 192, comma 2, Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267).
Il provvedimento del Consiglio dell'Ente di salvaguardia degli equilibri di bilancio riveste una notevole importanza non solo sotto l’aspetto dei rapporti interorganici tra consiglio e giunta, ma anche sotto l’aspetto gestionale, che vede i responsabili dei servizi coinvolti in prima persona in un check-up dell’andamento gestionale...