Le regole per non dover restituire il "fondone Covid".
trasferimento erariale ai Comuni a seguito dell'emergenza Covid-19
Le regole per non dover restituire il "fondone Covid".
a cura di Mauro Bellesia
11 Ottobre 2021
Innanzitutto si ricorda che il c.d. "fondone", ovvero il trasferimento erariale ai Comuni a seguito dell'emergenza Covid-19, è stato istituito dall'art. 106 DL 34/20 e poi incrementato più volte nel corso degli anni 2020 e 2021.
Le finalità del suddetto trasferimento hanno subito nel corso del tempo una evoluzione; inizialmente, doveva "concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane
le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020" ai sensi dell'art. art. 106, comma 1, del citato DL 34/20.
Poi, con l'art. 39, comma 1, del DL 104/20, è leggermente mutata la finalità: "1. Ai fini del ristoro della perdita di gettito degli enti locali connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19,
al netto delle minori spese e delle risorse assegnate dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese ..."
Altre modalità di utilizzo vincolato si rinvengono nel DM n. 212342 del 3/11/20, poi integralmente sostituito dal successivo DM n. 59033 del 1 aprile 2021, che approva il modello di certificazione delle minori entrate e delle spese inerenti al COVID-19: nel punto B (istruzioni per la compilazione) si precisa che le maggiori/minori entrate e maggiori/minori spese di ciascun ente locale debbono in qualche modo essere connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle perdite subite e delle maggiori spese.
La legge di bilancio dell'anno 2021, L. 30/12/20, n. 178, all'art. 1, comma 823, ribadisce la natura di entrata vincolata del "fondone":
"2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 del presente articolo ... sono vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID 19.
Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ...
Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all’entrata del bilancio dello Stato."
Quindi trattasi di una tipica entrata vincolata poichè:
1) vi è un vincolo (peraltro retroattivo) per la copertura delle perdite di gettito delle entrate...