Sintesi norme del DDL Legge di bilancio per l'anno 2026, di interesse delle Ragionerie dei Comuni
Sintesi norme del DDL Legge di bilancio per l'anno 2026, di interesse delle Ragionerie dei Comuni
a cura di Mauro Bellesia
03 Novembre 2025
Si riporta qui di seguito una sintesi delle norme della Legge di bilancio, in corso di approvazione, che riguardano le Ragionerie dei Comuni.
La prima parte riguarda la situazione proveniente dalla normativa precedente. la seconda parte entra nel merito delle singole norme del DDL.
A) PREMESSE
- E' cambiato l'iter di programmazione del bilancio statale: il Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP) sostituisce e potenzia la NADEF, come atto propedeutico del DDL disegno di Legge di Bilancio 2026.
- Per gli Enti locali rimane l'iter di programmazione di bilancio introdotta dal DM 25 luglio 2023, con l'introduzione del Bilancio tecnico a cura del Responsabile del servizio finanziario dell'Ente.
- Non c'è nessun differimento del termine del 31 dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo 2026-2028. Attenzione che in tal caso dal 1/1/26 scatta subito la gestione provvisoria.
A norma dell'art. 163, comma 2, del Tuel, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il regime della "gestione provvisoria" consente:
a) di assumere obbligazioni (e in generale effettuare spese) solamente nei seguenti casi:
- per obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi;
- per le obbligazioni tassativamente regolate dalla legge;
- per quelle quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.
b) di effettuare pagamenti solamente nei seguenti casi:
- per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte;
- per l'assolvimento delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi;
- per obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge;
- per le spese di personale,
- per pagare residui passivi, rate di mutuo, canoni, imposte e tasse;
- per pagare le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.
- Assenza di ulteriori tagli e riduzioni di risorse degli enti locali per l'anno 2026. I tagli sono riservati ai Ministeri (art. 129 e segg.). Rimangono fermi i tagli della Legge di bilancio per l'anno 2025 L. 30/12/24, n. 207.
- Fondo obiettivi finanza pubblica.
Rimane comunque il taglio di spese correnti di cui alla L. 30/12/24, n. 207, Art.1, c.788 e segg.
I comuni devono contribuire alla finanza pubblica 2025, iscrivendo in spesa corrente, missione 20, un fondo con le seguenti caratteristiche:
- l'importo totale del fondo per tutti i Comuni è di 130 ml nell'anno 2025, raddoppiato nel 2026, 2027 e 2028,
- è determinato per ciascun Comune con DM entro il 31/1/25,
- è finanziato con risorse di parte corrente,
- non può essere impegnato, né oggetto di variazione di bilancio in corso d'anno,
- quindi produce a fine esercizio un'economia di spesa,
- per gli enti in disavanzo di amministrazione è utilizzato per il ripiano,
- per gli enti in avanzo di amministrazione, rientra nell'avanzo accantonato per finanziare investimenti dall'anno successivo, prima di assumere mutui.
- Equilibri di bilancio. ( L. 30/12/24, n. 207, Art.1, c.785 e segg.) Dall'anno 2025 i Comuni devono presentare un saldo non negativo di competenza finanziaria, come definito dall'allegato 9 al D.Lgs. 118/11, nel bilancio preventivo e nel rendiconto generale.
Il suddetto "saldo finanziario di competenza" si può così sintetizzare:
+ Entrate di competenza
+ utilizzo dell'avanzo di amministrazione
- Spese di competenza
- recupero disavanzo di amministrazione
- Entrate vincolate e accantonate, perchè non utilizzate nell'esercizio
Esso sembra corrispondere alla voce "W2 EQUILIBRIO DI BILANCIO”, pari al risultato di competenza al netto delle risorse accantonate nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce (stanziamenti definitivi) e delle risorse vincolate non ancora impegnate alla data del 31 dicembre dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce (vedasi prospetto della verifica degli equilibri all. 10, D.Lgs 118/11 e punto 13.4. all. 4/1, D.Lgs. 118/11).
B) NORME SPECIFICHE DEL DDL LEGGE DI BILANCIO 2026
(art. 2) Irpef, taglio di due punti della seconda aliquota Irpef, che si abbassa dal 35 al 33% per tutti gli imponibili, quando la busta paga lorda annuale non supera i 50.000 euro.
(Art. 58) Flat Tax - tassa piatta del 15% su un plafond da 800 euro di salario accessorio, quando la busta paga lorda annuale non supera i 50.000 euro all’anno. La misura è una tantum sui compensi erogati nell'anno 2026.
(Art. 120) Fondo per il rinnovo contrattuale 2025-2027. Istituito per la prima volta dopo molti anni a favore dei Comuni.
Ai comuni 50 milioni di euro nel 2027, destinati a salire a 100 dall’anno dopo, ma vincolati dall’impegno «a valere sulla contrattazione 2025/27». La misura punta a chiudere anche il rinnovo del CCNL 2022/24.
(Art. 129, c. 10) compensi a liberi professionisti.
"Il regolare adempimento degli obblighi fiscali e contributivi da parte dei liberi
professionisti che rendono prestazioni nei confronti delle amministrazioni pubbliche è condizione per..."





