Tempi del piano triennale lavori pubblici 2021-2024 nell'ambito dei differimenti a causa del Covid-19
Tempi del piano triennale lavori pubblici 2021-2024 nell'ambito dei differimenti a causa del Covid-19
05 Ottobre 2020
Nel corso del periodo di emergenza Covid-19 dell'anno 2020, vi sono varie proroghe dei termini degli atti di programmazione fondamentali degli enti locali:
1) il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 è stato differito al al 31 ottobre 2020 con DM settembre 2020 (20A05377) (GU Serie Generale n.244 del 02-10-2020);
2) il termine per l'adozione della salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 193 del Tuel, è stato differito al 30/11/20 dall'art. 54 del DL 14/8/20, n. 104 (n.b. il termine era precedentemente differito al 30/9/20 dall'art.106, c. 3bis, del DL 34/20);
3) il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2019 di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e' differito al 30 novembre 2020 dall'art. 110 del DL 34/20 crescita, DL 19/5/20, n. 34 conv. nella L. 17 luglio 2020, n. 77;
4) il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021 è differito al 31/1/21, dall'art. 106, c. 3bis, del DL 34/20 crescita, DL 19/5/20, n. 34 conv. nella L. 17 luglio 2020, n. 77.
Pur nell'ambito delle diverse proroghe, non bisogna dimenticare che occorre (ed è utile) pensare comunque alla realizzazione degli investimenti programmati con una ottica a medio termine, usufruendo, se possibile, dei finanziamenti agevolato o dei trasferimenti erariali o regionali in corso di erogazione.
La normativa che riguarda la programmazione dei lavori pubblici risiede:
- nell' art. 42 (Attribuzioni dei consigli) del Tuel "2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:... piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici";
- nell' art. 191 (Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese) per quanto concerne i lavori pubblici di somma urgenza;
- negli artt. 151, commi 1 e 2, e a nell'art. 170 relativi al DUP;
- nell'art. 21 del D.Lgs. 18/4/16, n. 50, Nuovo codice degli appalti;
- nel Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118 (punti 8.2 e 8.4);
- nel D.M. 16/1/18, n. 14, in GU il 9/3/18, ha approvato i nuovi modelli del piano triennale dei lavori pubblici.
Il comma 1 dell'art. 21 del D. Lgs. 50/16 stabilisce innanzitutto che il programma triennale dei lavori pubblici (unitamente al programma biennale degli acquisti di beni e servizi) è approvato nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti. Il comma 1 è stato così modificato dall’ art. 11, comma 1, lett. b), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
Pertanto, il programma triennale dei lavori pubblici deve essere considerato un allegato obbligatorio del bilancio ed, in particolare, un elemento essenziale della sezione operativa del documento unico di programmazione DUP.
In tal senso anche il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118 che precisa:
- Punto 4.2 - Gli strumenti della programmazione degli enti locali:
"... Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono:
a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di..."