Accollo debito d'imposta altrui e divieto di compensazione
art. 8 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cd. ''Statuto del contribuente'')
Accollo debito d'imposta altrui e divieto di compensazione
a cura di Vincenzo Cuzzola
23 Settembre 2025
L'art. 8 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cd. ''Statuto del contribuente'') dispone che:
«1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione.
2. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario».
Posto, quindi, che l'accollo del debito d'imposta è ammesso in ambito tributario, è necessario stabilire, sulla base delle norme vigenti, se il debito accollato possa essere estinto mediante l'istituto della compensazione; a tale quesito ha dato soluzione l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 246/2025 del 17 settembre 2025.
Come è noto, in base all'art. 1 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124:
«1. Chiunque, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si accolli il debito d'imposta altrui, procede al relativo pagamento secondo le modalità previste dalle diverse disposizioni normative vigenti.
2. Per il pagamento, in ogni caso, è escluso l'utilizzo in compensazione di crediti dell'accollante.
3. I versamenti in violazione del comma 2 si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge. In tale eventualità, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalle disposizioni normative vigenti, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.»
In ambito tributario, quindi, l'accollo è ammesso solo se non effettuato tramite compensazione di crediti dell'accollante; da ciò ne deriva, dunque, che il debito oggetto di accollo tributario non può essere estinto utilizzando in compensazione crediti vantati dall'accollante nei confronti dell'erario.
A tal riguardo, l’Agenzia ha osservato che, secondo un indirizzo costante della giurisprudenza (da ultimo, Cassazione, ordinanza n. 3930 del 16 febbraio 2025), «l'accollo di debiti erariali assume solo ed esclusivamente efficacia di accollo interno, con due conseguenze: la prima è che soggetto debitore nei confronti dell'erario resta sempre l'accollato; la seconda è che...