Convenzioni urbanistiche e imposte di registro, ipotecarie e catastali
art. 20 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10
Convenzioni urbanistiche e imposte di registro, ipotecarie e catastali
a cura di Vincenzo Cuzzola
06 Novembre 2023
L'art. 20 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10 (recante “Norme per la edificabilità dei suoli”) dispone al primo comma che “Ai provvedimenti, alle convenzioni e agli atti d'obbligo previsti dalla presente legge si applica il trattamento tributario di cui all'articolo 32, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601”, ovvero l'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale.
Il comma 2 del medesimo art. 20, inserito dall'art. 1, comma 88, della Legge n. 205/2017, dispone che “Il trattamento tributario di cui al primo comma si applica anche a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi”. Tale formulazione appare volta ad un ampliamento della portata applicativa della previsione agevolativa, in quanto la stessa viene di fatto estesa ad atti, compresi quelli attuativi, in precedenza non agevolati, purché gli stessi siano comunque finalizzati alla “trasformazione del territorio” e siano posti in essere sulla base di “accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici”.
Con diversi documenti di prassi è stato chiarito che la predetta disposizione, nella sua attuale formulazione, deve essere coordinata con il contesto normativo del quale fa parte, ovvero La legge n. 10/1977, concernente, come detto, “Norme per la edificabilità dei suoli”. Il regime agevolativo in esame, dunque, è applicabile esclusivamente ad atti non genericamente preordinati alla trasformazione del territorio, ma che abbiano a oggetto interventi edilizi riconducibili a quelli di cui alla citata legge, essendo finalizzato a favorire soltanto detti atti (cfr. risposta n. 67 del 14 novembre 2018; risoluzione n. 80/E del 24 ottobre 2018; risposta n. 326 dell'8 giugno 2022).
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